Autismando - Associazione Genitori Bambini con Autismo Brescia

Questo è il primo statuto di Autismando, registrato il 25/02/2003. A seguito delle novità legislative introdotte dal 2017, nell'assemblea straordinaria del 06/06/2019 è stato rivisto e modificato. Lo lasciamo comunque sul sito come una tappa importante della storia di Autismando.


STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIALE
GENITORI E FAMILIARI DI PERSONE CON AUTISMO
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
“AUTISMANDO”

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione denominata AUTISMANDO con sede a Brescia in via M. Tirandi n. 29

Essa avrà durata illimitata

Articolo 2 - Statuto

L'Associazione AUTISMANDO è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 28/1996, «Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo», della Legge n. 383/2000 recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 3 - Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei ¾ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza dì almeno la metà degli associati.

Articolo 4 - Oggetto e scopo

La presente Associazione esercita le attività in aderenza ai bisogni territoriali, alle proprie risorse ed alle proprie iniziative nei seguenti ambiti:

rivolte sia ai soci che alla collettività e senza fini di lucro, alfine di realizzare scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, di cui. all'art.1, comma 2 della Legge Regionale n.28/1996.

TITOLO II - ADERENTI

Articolo 5 - Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione i familiari di persone con autismo che ne facciano richiesta, ne condividano le finalità e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione che fosse stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l’adesione di altre persone (fisiche o giuridiche per mezzo dei rappresentanti legali) non comprese nel precedente comma, sulla base di un loro fattivo impegno nei confronti delle problematiche dell’autismo, che condividano le finalità dell’associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione che fosse stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento entro il termine indicato, si intende che essa è stata accolta sulla base del principio del silenzio assenso. In caso di diniego espresso, il Consiglio di Amministrazione non è tenuto a rendere comprensibile la motivazione di detto diniego.

Articolo 6 - Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi della stessa.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. E pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci prestano volontariamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione. E’ ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 7 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Articolo 8 - Recesso

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio di Amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso.

Articolo 9 - Esclusione

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio di Amministrazione con le modalità disciplinate per le votazioni di cui al presente Statuto.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno all'Associazione, di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III - ORGANI

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione;

Articolo 11 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

Articolo 12 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale) e del bilancio preventivo per il prossimo esercizio (durante gli ultimi due mesi dell'esercizio in corso).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l’Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all’indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima dell’adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell’adunanza stessa.

L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Articolo 13 - Oggetto delle delibere assembleari

L’Assemblea:

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 19 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventano, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Articolo 24 - Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei ¾ (tre quarti) degli aderenti dell’Associazione sia in prima sia in seconda convocazione che provvederà contestualmente alla nomina di un liquidatore. Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e in caso di scioglimento il patrimonio che residua sarà devoluto ad altra associazione di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Clicca qui per scaricare l'atto costitutivo e lo statuto originali