LEGGE 53/00
INDICE della Legge n.
53/2000:
CAPO I - Principi generali
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Campagne informative
CAPO II - Congedi parentali, familiari e formativi
Articolo 3 - Congedi dei genitori
Articolo 4 - Congedi per eventi e cause
particolari
Articolo 5 - Congedi per la formazione
Articolo 6 - Congedi per la formazione
continua
Articolo 7 - Anticipazione del trattamento
di fine rapporto
Articolo 8 - Prolungamento
dell'età pensionabile
CAPO III - Flessibilità di orario
Articolo 9 - Misure a sostegno della
flessibilità di orario
CAPO IV - Ulteriori disposizioni a sostegno della maternità e
della paternità
Articolo 10 - Sostituzione di lavoratori in
astensione ( Abrogato )
Articolo 11 - Parti prematuri
Articolo 12 - Flessibilità
dell'astensione obbligatoria
Articolo 13 - Astensione dal lavoro del
padre lavoratore
Articolo 14 - Estensione di norme a
specifiche categorie di lavoratrici madri ( Abrogato )
Articolo 15 - Testo unico
Articolo 16 - Statistiche ufficiali sui
tempi di vita
Articolo 17 - Disposizioni diverse (
Abrogato )
Articolo 18 - Disposizioni in materia di
recesso ( Abrogato )
CAPO V - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104
Articolo 19 - Permessi per l'assistenza
a portatori di handicap
Articolo 20 - Estensione delle agevolazioni
per l'assistenza a portatori di handicap
CAPO VI - Norme finanziarie
Articolo 21 - Copertura finanziaria
CAPO VII - Tempi delle città
Articolo 22 - Compiti delle regioni
Articolo 23 - Compiti dei comuni
Articolo 24 - Piano territoriale degli
orari
Articolo 25 - Tavolo di concertazione
Articolo 26 - Orari della pubblica
amministrazione
Articolo 27 - Banche dei tempi
Articolo 28 - Fondo per
l'armonizzazione dei tempi delle città
NOTE
LEGGE 8 marzo 2000 n. 53
(Indice)
(Aggiornamenti)
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000 )
DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA
PATERNITA', PER IL DIRITTO ALLA CURA E ALLA FORMAZIONE E PER IL
COORDINAMENTO DEI TEMPI DELLE CITTA'.
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
CAPO I
Principi generali
Articolo 1
Finalità
-
La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di
cura, di formazione e di relazione, mediante:
-
l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione
del sostegno ai genitori di soggetti portatori di
handicap;
-
l'istituzione del congedo per la formazione continua e
l'estensione dei congedi per la formazione;
-
il coordinamento dei tempi di funzionamento delle
città e la promozione dell'uso del tempo per fini
di solidarietà sociale.
Articolo 2
Campagne informative
-
Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della
presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale
è autorizzato a predisporre, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, apposite campagne informative,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo
scopo.
CAPO II
Congedi parentali, familiari e formativi
Articolo 3 ( nota )
Congedi dei genitori
-
All'articolo 1 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, dopo il terzo comma è inserito il
seguente:
"Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo 7,
ed il relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche se
l'altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al
comma 1 dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo 15 sono
estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546,
madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000. Alle
predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1
dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15 spettano
limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di
vita del bambino".
-
L'articolo 7 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:
"Articolo 7.
-
Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha
diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità
stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei
genitori non possono complessivamente eccedere il limite di
dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente
articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di
astenersi dal lavoro compete:
-
alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
astensione obbligatoria di cui all'articolo 4,
primo comma, lettera c), della presente legge, per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a sei
mesi;
-
al padre lavoratore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi;
-
qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
-
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi
dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite
di cui alla lettera b) del comma 1 è elevato a sette
mesi e il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei
genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente
elevato a undici mesi.
-
Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il
genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro
secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti
collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non
inferiore a quindici giorni.
-
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto,
altresì, di astenersi dal lavoro durante le malattie
del bambino di età inferiore a otto anni ovvero di
età compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo
caso nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per
ciascun genitore, dietro presentazione di certificato
rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino
che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso
del periodo di ferie in godimento da parte del
genitore.
-
I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono
computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli
effetti relativi alle ferie e alla tredicesima
mensilità o alla gratifica natalizia. Ai fini della
fruizione del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il
lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione
rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, attestante che l'altro genitore non sia in
astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo
motivo".
-
All'articolo 10 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni in materia di contribuzione figurativa,
nonché di riscatto ovvero di versamento dei relativi
contributi previsti dal comma 2, lettera b), dell'articolo
15.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le
ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo comma del
presente articolo possono essere utilizzate anche dal
padre".
-
L'articolo 15 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:
"Articolo 15.
-
Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità
giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per
tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro
stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale
indennità è comprensiva di ogni altra
indennità spettante per malattia.
-
Per i periodi di astensione facoltativa di cui
all'articolo 7, comma 1, ai lavoratori e alle lavoratrici
è dovuta:
-
fino al terzo anno di vita del bambino,
un'indennità pari al 30 per cento della
retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i
genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro il
limite predetto, è coperto da contribuzione
figurativa;
-
fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al
compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, e
comunque per il restante periodo di astensione
facoltativa, un'indennità pari al 30 per
cento della retribuzione, nell'ipotesi in cui il
reddito individuale dell'interessato sia inferiore
a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di
pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria; il periodo medesimo è coperto da
contribuzione figurativa, attribuendo come valore
retributivo per tale periodo il 200 per cento del
valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato
ai periodi di riferimento, salva la facoltà di
integrazione da parte dell'interessato, con
riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei
relativi contributi secondo i criteri e le
modalità della prosecuzione volontaria.
-
Per i periodi di astensione per malattia del bambino di cui
all'articolo 7, comma 4, è dovuta:
-
fino al compimento del terzo anno di vita del bambino,
la contribuzione figurativa;
-
successivamente al terzo anno di vita del bambino e
fino al compimento dell'ottavo anno, la copertura
contributiva calcolata con le modalità previste
dal comma 2, lettera b).
-
Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b),
è determinato secondo i criteri previsti in materia di
limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
-
Le indennità di cui al presente articolo sono
corrisposte con gli stessi criteri previsti per
l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore
della malattia presso il quale la lavoratrice o il lavoratore
è assicurato e non sono subordinate a particolari
requisiti contributivi o di anzianità
assicurativa".
-
(Comma abrogato dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n .151)
Articolo 4
Congedi per eventi e cause particolari
-
La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso
retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso
o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente
entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile
convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da
certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata
grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono
concordare con il datore di lavoro diverse modalità di
espletamento dell'attività lavorativa.
-
I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono
richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali
le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di
congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.
Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non
ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo
di attività lavorativa. Il congedo non è computato
nell'anzianità di servizio né ai fini
previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto,
ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i
criteri della prosecuzione volontaria.
-
I contratti collettivi disciplinano le modalità di
partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che
riprende l'attività lavorativa dopo la sospensione di
cui al comma 2.
-
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con
proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità,
del lavoro e della previdenza sociale e per le pari
opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la
fruizione dei congedi di cui al presente articolo,
all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del
comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per la
verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di
grave infermità dei soggetti di cui al comma 1.
-
bis ( Comma abrogato dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n .151)
Articolo 5 (nota)
Congedi per la formazione
-
Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo
studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n.
300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che
abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso
la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una
sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione
per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o
frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
-
Per "congedo per la formazione" si intende quello
finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al
conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma
universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività
formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore
di lavoro.
-
Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente
conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione.
Tale periodo non è computabile nell'anzianità di
servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e
con altri congedi. Una grave e documentata infermità,
individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto
di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo
di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di
lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
-
Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di
congedo per la formazione ovvero può differirne
l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I
contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del
congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori
che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o
di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i
termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore
a trenta giorni.
-
Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui
al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi,
calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Articolo 6 ( nota )
Congedi per la formazione continua
-
I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire
i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per
accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le
regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa
articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata
secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e successive modificazioni, e del relativo
regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire
percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti
formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può
corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere
predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi
aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali in
coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n.
196 del 1997, e successive modificazioni.
-
La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata,
definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente
articolo, i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le
modalità di orario e retribuzione connesse alla
partecipazione ai percorsi di formazione.
-
Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o
territoriali di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso
il fondo interprofessionale per la formazione continua, di cui al
regolamento di attuazione del citato articolo 17 della legge n. 196
del 1997.
-
Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori
che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di
riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di
formazione presentati direttamente dai lavoratori. Per le
finalità del presente comma è riservata una quota,
pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, provvede annualmente, con proprio
decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 7 (nota)
Anticipazione del trattamento di fine rapporto
-
Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo comma,
del codice civile, il trattamento di fine rapporto può
essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i
periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7, comma
1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito
dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, e di cui agli
articoli 5 e 6 della presente legge. L'anticipazione è
corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che
precede la data di inizio del congedo. Le medesime disposizioni si
applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità
equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate,
spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e
privati.
-
Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, possono prevedere la possibilità di
conseguire, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle
prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di
fruizione dei congedi di cui agli articoli 5 e 6 della presente
legge.
-
Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la
solidarietà sociale, sono definite le modalità
applicative delle disposizioni del comma 1 in riferimento ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 8
Prolungamento dell'età pensionabile
-
I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo
5, comma 1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro
di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni
concernenti l'età di pensionamento obbligatoria. La
richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un
preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per
il pensionamento.
CAPO III
Flessibilità di orario
Articolo 9 (nota)
Misure a sostegno della flessibilità di orario
-
Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della
prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di
lavoro, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, è destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di cui
almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a cinquanta
dipendenti, in favore di aziende che applichino accordi
contrattuali che prevedono azioni positive per la
flessibilità, ed in particolare:
-
progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o
al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore
autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione
un minore, di usufruire di particolari forme di
flessibilità degli orari e dell'organizzazione del
lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a
domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca
delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato,
con priorità per i genitori che abbiano bambini fino
ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di
affidamento o di adozione;
-
programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori
dopo il periodo di congedo;
-
progetti che consentano la sostituzione del titolare di
impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo
di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro
imprenditore o lavoratore autonomo.
-
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e per le
pari opportunità, sono definiti i criteri e le
modalità per la concessione dei contributi di cui al comma
1.
CAPO IV
Ulteriori disposizioni a sostegno della maternità e della
paternità
Articolo 10
Sostituzione di lavoratori in astensione
(Articolo abrogato dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151)
Articolo 11 (nota)
Parti prematuri
-
All'articolo 4 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella
presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del
parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo
il parto.
La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni,
il certificato attestante la data del parto".
Articolo 12 (nota)
Flessibilità dell'astensione obbligatoria
-
Dopo l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
è inserito il seguente:
Articolo 4-bis.
-
Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal
lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi
dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del
parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione
che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o
con esso convenzionato e il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla
salute della gestante e del nascituro".
-
(Comma abrogato dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151)
-
(Comma abrogato dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151)
Aggiornamento
Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ha disposto l'abrogazione dei
commi 2 e 3 del presente articolo 12 "salvo quanto previsto dalla
lettera dd) dell'art. 85 dello stesso D.Lgs. n.
151/2001".
Articolo 13 (nota)
Astensione dal lavoro del padre lavoratore
-
Dopo l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono
inseriti i seguenti:
"Articolo 6-bis.
-
Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei
primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o
di grave infermità della madre ovvero di abbandono,
nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al
padre.
-
Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui
al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione
relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono,
il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
-
Si applicano al padre lavoratore le disposizioni di cui agli
articoli 6 e 15, commi 1 e 5, della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, e successive modificazioni.
-
Al padre lavoratore si applicano altresì le
disposizioni di cui all'articolo 2
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, per il periodo di astensione dal lavoro di cui
al comma 1 del presente articolo e fino al compimento di un
anno di età del bambino.
-
Articolo 6-ter. - 1. I periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, e successive modificazioni, e i relativi trattamenti
economici sono riconosciuti al padre lavoratore:
-
nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
-
in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se
ne avvalga;
-
nel caso in cui la madre non sia lavoratrice
dipendente".
Articolo 14
Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri
( Articolo abrogato dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 )
Articolo 15
Testo unico
-
Al fine di conferire organicità e sistematicità alle
norme in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo è delegato ad
emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
-
puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
-
esplicita indicazione delle norme abrogate, anche
implicitamente, da successive disposizioni;
-
coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti,
apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche
necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica
della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il
linguaggio normativo;
-
esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel
testo unico, che restano comunque in vigore;
-
esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non
richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito
allegato al testo unico;
-
esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili
con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.
-
Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è
deliberato dal Consiglio dei ministri ed è trasmesso, con
apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di
Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che
esprimono il parere entro quarantacinque giorni
dall'assegnazione.
-
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con
le modalita' di cui al comma 2, disposizioni correttive del
testo unico.
Articolo 16
Statistiche ufficiali sui tempi di vita
-
L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura un flusso
informativo quinquennale sull'organizzazione dei tempi di vita
della popolazione attraverso la rilevazione sull'uso del tempo,
disaggregando le informazioni per sesso e per età.
Articolo 17
Disposizioni diverse
( Articolo abrogato dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151)
Articolo 18
Disposizioni in materia di recesso
( Articolo abrogato dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 )
CAPO V
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104
Articolo 19 (nota)
Permessi per l'assistenza a portatori di handicap
-
All'articolo 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
-
al comma 3, dopo le parole: "permesso mensile" sono
inserite le seguenti: "coperti da contribuzione
figurativa";
-
al comma 5, le parole: ", con lui convivente," sono
soppresse;
-
al comma 6, dopo le parole: "può usufruire"
è inserita la seguente: "alternativamente".
Articolo 20 (nota)
Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di
handicap
-
Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge,
si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia
diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con
rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con
continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro
il terzo grado portatore di handicap, ancorché non
convivente.
CAPO VI
Norme finanziarie
Articolo 21 (nota )
Copertura finanziaria
-
All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni
degli articoli da 3 a 20, esclusi gli articoli 6 e 9, della
presente legge, valutato in lire 298 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2000, si provvede, quanto a lire 273 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, concernente il Fondo per
l'occupazione; quanto a lire 25 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della
legge 28 agosto 1997, n. 285.
-
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO VII
Tempi delle città
Articolo 22 (nota)
Compiti delle regioni
-
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
le regioni definiscono, con proprie leggi, ai sensi
dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, qualora non vi abbiano già
provveduto, norme per il coordinamento da parte dei comuni degli
orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli
uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, nonché
per la promozione dell'uso del tempo per fini di
solidarietà sociale, secondo i principi del presente
capo.
-
Le regioni prevedono incentivi finanziari per i comuni, anche
attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 28, ai fini della predisposizione e
dell'attuazione dei piani territoriali degli orari di cui
all'articolo 24 e della costituzione delle banche dei tempi di
cui all'articolo 27.
-
Le regioni possono istituire comitati tecnici, composti da esperti
in materia di progettazione urbana, di analisi sociale, di
comunicazione sociale e di gestione organizzativa, con compiti
consultivi in ordine al coordinamento degli orari delle
città e per la valutazione degli effetti sulle
comunità locali dei piani territoriali degli orari.
-
Nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione
professionale, le regioni promuovono corsi di qualificazione e
riqualificazione del personale impiegato nella progettazione dei
piani territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione
dei servizi.
-
Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano:
-
criteri generali di amministrazione e coordinamento degli
orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati,
degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici
esercizi commerciali e turistici, delle attività
culturali e dello spettacolo, dei trasporti;
-
i criteri per l'adozione dei piani territoriali degli
orari;
-
criteri e modalità per la concessione ai comuni di
finanziamenti per l'adozione dei piani territoriali degli
orari e per la costituzione di banche dei tempi, con
priorità per le iniziative congiunte dei comuni con
popolazione non superiore a 30.000 abitanti.
-
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono secondo le rispettive competenze.
Articolo 23 (nota)
Compiti dei comuni
-
I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attuano,
singolarmente o in forma associata, le disposizioni
dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, secondo le modalità stabilite dal
presente capo, nei tempi indicati dalle leggi regionali di cui
all'articolo 22, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
-
In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il
presidente della giunta regionale nomina un commissario ad
acta.
-
I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono
attuare le disposizioni del presente capo in forma associata.
Articolo 24 ( nota )
Piano territoriale degli orari
-
Il piano territoriale degli orari, di seguito denominato
"piano", realizza le finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), ed è strumento
unitario per finalità ed indirizzi, articolato in progetti,
anche sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi
orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e
coordinamento.
-
I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti ad
individuare Identico. un responsabile cui è assegnata la
competenza in materia di tempi ed orari e che partecipa alla
conferenza dei dirigenti, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni.
-
I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono
istituire l'ufficio di cui al comma 2 in forma associata.
-
Il sindaco elabora le linee guida del piano. A tale fine attua
forme di consultazione con le amministrazioni pubbliche, le parti
sociali, nonché le associazioni previste dall'articolo 6
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, e le
associazioni delle famiglie.
-
Nell'elaborazione del piano si tiene conto degli effetti sul
traffico, sull'inquinamento e sulla qualità della vita
cittadina degli orari di lavoro pubblici e privati, degli orari di
apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici
periferici delle amministrazioni pubbliche, delle attività
commerciali, ferme restando le disposizioni degli articoli da 11 a
13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché
delle istituzioni formative, culturali e del tempo libero.
-
Il piano è approvato dal consiglio comunale su proposta del
sindaco ed è vincolante per l'amministrazione comunale,
che deve adeguare l'azione dei singoli assessorati alle scelte
in esso contenute. Il piano è attuato con ordinanze del
sindaco.
Articolo 25
Tavolo di concertazione
-
Per l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano
di cui all'articolo 24, il sindaco istituisce un tavolo di
concertazione, cui partecipano:
-
il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui
all'articolo 24, comma 2;
-
il prefetto o un suo rappresentante;
-
il presidente della provincia o un suo rappresentante;
-
i presidenti delle comunità montane o loro
rappresentanti;
-
un dirigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni non
statali coinvolte nel piano;
-
rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande,
media e piccola impresa, del commercio, dei servizi,
dell'artigianato e dell'agricoltura;
-
rappresentanti sindacali dei lavoratori;
-
il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle
università presenti nel territorio;
-
i presidenti delle aziende dei trasporti urbani ed
extraurbani, nonché i rappresentanti delle aziende
ferroviarie.
-
Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 24, il
sindaco promuove accordi con i soggetti pubblici e privati di cui
al comma 1.
-
In caso di emergenze o di straordinarie necessità
dell'utenza o di gravi problemi connessi al traffico e
all'inquinamento, il sindaco può emettere ordinanze che
prevedano modificazioni degli orari.
-
Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad
adeguare gli orari di funzionamento degli uffici alle ordinanze di
cui al comma 3.
-
I comuni capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con i
comuni limitrofi, attraverso la conferenza dei sindaci, la
riorganizzazione territoriale degli orari. Alla conferenza
partecipa un rappresentante del presidente della provincia.
Articolo 26 (nota)
Orari della pubblica amministrazione
-
Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico
dei servizi della pubblica amministrazione devono tenere conto
delle esigenze dei cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano
il territorio di riferimento.
-
Il piano di cui all'articolo 24, ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
può prevedere modalità ed articolazioni differenziate
degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica
amministrazione.
-
Le pubbliche amministrazioni, attraverso l'informatizzazione
dei relativi servizi, possono garantire prestazioni di informazione
anche durante gli orari di chiusura dei servizi medesimi e,
attraverso la semplificazione delle procedure, possono consentire
agli utenti tempi di attesa più brevi e percorsi più
semplici per l'accesso ai servizi.
Articolo 27
Banche dei tempi
-
Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare
l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le
pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della
solidarietà nelle comunità locali e per incentivare
le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni,
organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio
tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli
enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di
associazioni denominate "banche dei tempi".
-
Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi,
possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di
servizi e organizzare attività di promozione, formazione e
informazione. Possono altresì aderire alle banche dei tempi
e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da
destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli
cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono
essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e
non devono costituire modalità di esercizio delle
attività istituzionali degli enti locali.
Articolo 28 ( nota )
Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città
-
Nell'elaborare le linee guida del piano di cui all'articolo
24, il sindaco prevede misure per l'armonizzazione degli orari
che contribuiscano, in linea con le politiche e le misure
nazionali, alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel
settore dei trasporti. Dopo l'approvazione da parte del
consiglio comunale, i piani sono comunicati alle regioni, che li
trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) indicandone, ai soli fini del presente articolo,
l'ordine di priorità.
-
Per le finalità del presente articolo è istituito un
Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città, nel
limite massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere dall'anno
2001. Alla ripartizione delle predette risorse provvede il CIPE,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
-
Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito
capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì
eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad
agevolare l'attuazione dei progetti inclusi nel piano di cui
all'articolo 24 e degli interventi di cui all'articolo
27.
-
I contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente
per:
-
associazioni di comuni;
-
progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di
coordinamento e cooperazione con altri enti locali per
l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli
orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
-
interventi attuativi degli accordi di cui all'articolo
25, comma 2.
-
La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è convocata ogni anno,
entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti
attraverso l'impiego delle risorse del Fondo di cui al comma 2
e per la definizione delle linee di intervento futuro. Alle
relative riunioni sono invitati i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, per la solidarietà sociale, per la
funzione pubblica, dei trasporti e della navigazione e
dell'ambiente, il presidente della società Ferrovie
dello Stato spa, nonché i rappresentanti delle associazioni
ambientaliste e del volontariato, delle organizzazioni sindacali e
di categoria.
-
Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base dei
lavori della Conferenza di cui al comma 5, presenta al Parlamento
una relazione sui progetti di riorganizzazione dei tempi e degli
orari delle città.
-
All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al
comma 2 si provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui
all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre
1998, n. 448.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
NOTE
Note all'art.3
-
La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recante: "Tutela delle
lavoratrici madri" è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 gennaio 1972, n. 14. Il testo dell'art. 1, come
modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 1. - Le disposizioni del presente titolo si applicano
alle lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro
opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché
alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad
orientamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni,
dagli altri enti pubblici e dalle società cooperative, anche
se socie di queste ultime.
Alle lavoratrici a domicilio si applicano le norme del presente
titolo di cui agli articoli 2, 4, 6 e 9.
Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si
applicano le norme del presente titolo di cui agli articoli 4, 5,
6, 8 e 9.
Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'art. 7, ed il
relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche se
l'altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al
comma 1 dell'art. 7 e al comma 2 dell'art. 15 sono estese
alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri
di bambini nati a decorrere dal 1o gennaio 2000. Alle predette
lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell'art. 7 e dal
comma 2 dell'art. 15 spettano limitatamente ad un periodo di
tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino. Sono fatte
salve, in ogni caso, le condizioni di maggior favore stabilite da
leggi, regolamenti, contratti, e da ogni altra
disposizione".
-
La legge 29 dicembre 1987, n. 546 recante: "Indennità
di maternità per le lavoratrici autonome", è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1988, n. 4.
-
La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante: "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme", è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 27 gennaio 1968, n. 23. Il testo dell'art. 4
è il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà). - L'atto di notorietà concernente
fatti, stati o qualità personali che siano a diretta
conoscenza dell'interessato è sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al
funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad
un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della
sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui
all'art. 20.
Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi
pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con
l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal
funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa
stessa".
-
Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 1204/1971, come
modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 10. - Il datore di lavoro deve consentire alle
lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due
periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo
è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro
è inferiore a sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di
un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti
della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il
diritto della donna ad uscire dall'azienda.
I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso
non comportano il diritto ad uscire dall'azienda, quando la
lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o
dell'asilo nido, istituiti dal datore di lavoro nelle
dipendenze dei locali di lavoro.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli
previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653,
sulla tutela del lavoro delle donne.
Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché
di riscatto ovvero di versamento dei relativi contributi previsti
dal comma 2, lettera b), dell'art. 15. In caso di parto
plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive
rispetto a quelle previste dal primo comma del presente articolo
possono essere utilizzate anche dal padre".
-
La legge 12 agosto 1962, n. 1338, recante: "Disposizioni per
il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'11 settembre 1962, n. 229. Il testo dell'art. 13
è il seguente:
"Art. 13. - Ferme restando le disposizioni penali, il datore
di lavoro che abbia omesso di versare contributi per
l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e
superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta
prescrizione ai sensi dell'art. 55 del regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto
nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti
dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari
alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione
obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione
ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le
rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria
e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a
favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per
valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della
rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione già in
essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente
sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti.
Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la
facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione
all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di
data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la
durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della
retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la
costituzione della rendita a norma del presente articolo,
può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il
diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca
all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del
rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma
precedente.
Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il
lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al
quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della
previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle
tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando
occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale".
Nota all'art. 5
-
La legge 20 maggio 1970, n. 300, recante: "Norme sulla tutela
della libertà e dignità dei lavoratori, della
libertà sindacale e dell'attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento" è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1970, n. 131. Il testo
dell'art. 10 è il seguente:
"Art. 10 (Lavoratori studenti). - I lavoratori studenti,
iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate
al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di
lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli
esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o
durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono
sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi
giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle
certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al
primo e secondo comma".
Note all'art. 6
-
La legge 24 giugno 1997, n. 196, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1997, n. 154, reca:
"Norme in materia di promozione dell'occupazione". Il
testo dell'art. 17 è il seguente:
"Art. 17 (Riordino della formazione professionale). - 1. Allo
scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di
formazione ed elevazione professionale anche attraverso
l'integrazione del sistema di formazione professionale con il
sistema scolastico e con il mondo del lavoro e un più
razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie,
destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la
semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica
della materia, anche con riferimento ai profili formativi di
speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il
contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i
seguenti princìpi e criteri generali, nel rispetto dei quali
sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima
fase di un più generale, ampio processo di riforma della
disciplina in materia:
-
valorizzazione della formazione professionale quale strumento
per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro,
elevare le capacità competitive del sistema
produttivo, in particolare con riferimento alle medie e
piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare
l'occupazione, attraverso attività di formazione
professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati
alle diverse realtà produttive locali nonché di
promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori,
dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo
modalità adeguate alle loro rispettive specifiche
esigenze;
-
attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso
il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il
raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare
pienamente il momento dell'orientamento nonché a
favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;
-
svolgimento delle attività di formazione professionale
da parte delle regioni e/o delle province anche in
convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti
privati aventi requisiti predeterminati;
-
destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5
dell'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, agli interventi di formazione dei lavoratori e degli
altri soggetti di cui alla lettera a) nell'ambito di
piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le
parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di
lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori
collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i
quali l'attività è propedeutica
all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera
confluiranno in uno o più fondi nazionali, articolati
regionalmente e territorialmente aventi configurazione
giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazione
delle parti sociali; dovranno altresì essere definiti
i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;
-
attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da
parte del comitato di cui all'art. 5, comma 5, dei
criteri e delle modalità di certificazione delle
competenze acquisite con la formazione professionale;
-
adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di
intervento predisposti dalle regioni, la formazione e la
mobilità interna o esterna al settore degli addetti
alla formazione professionale nonché la
ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione
dei centri in agenzie formative al fine di migliorare
l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei
sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali
interventi saranno individuate con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle
disponibilità, da preordinarsi allo scopo, esistenti
nel Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236;
-
semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale
sostituzione della garanzia fidejussoria prevista
dall'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per
effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti
definite a livello nazionale anche attraverso parametri
standard, con deferimento ad atti delle amministrazioni
competenti, adottati anche ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle
disposizioni di natura integrativa, esecutiva e
organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti
nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai
sensi del comma 2, con particolare riferimento alla
possibilità di stabilire requisiti minimi e criteri di
valutazione delle sedi operative ai fini
dell'accreditamento;
-
abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
-
Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a
norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o più decreti, sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica
istruzione, dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, per le pari opportunità, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica
e gli affari regionali, sentita la conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari.
-
A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a
valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi
cofinanziamenti nazionali è istituito, presso il Ministero
del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale
per l'amministrazione del Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di
rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai
sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
-
Il fondo di cui al comma 3 è alimentato da un contributo a
carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati,
nonché, per l'anno 1997, da un contributo di lire 30
miliardi che graverà sulle disponibilità derivanti
dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista
dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che
affluisce, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione
professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto
dal medesimo art. 25 della citata legge n. 845 del 1978.
-
Il fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al
comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali,
erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità
sussidiaria dello Stato membro, ai sensi dell'art. 23 del
regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993,
accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
-
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio
decreto le norme di amministrazione e di gestione del fondo di cui
al comma 3. Con il medesimo decreto è individuata
l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui
al comma 4, da calcolare sull'importo del funzionamento
concesso, che può essere rideterminata con successivo
decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto
fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto
finanziario al quale hanno diritto i beneficiari".
-
Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, reca: "Interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione" (in Gazzetta
Ufficiale 20 maggio 1993, n. 11) e convertito in legge, con
modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 19 luglio 1993,
n. 236 (in Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1993, n. 167). Il testo
dell'art. 1, comma 7 è il seguente:
"7. Per le finalità di cui al presente articolo
è istituito presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma
8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati
al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su
richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A
tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto
Fondo".
Note all'art. 7
-
Il testo dell'art. 2120, comma 8, del codice civile, è
il seguente:
"La richiesta deve essere giustificata dalla necessità
di:
-
eventuali spese sanitarie per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche;
-
acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i
figli, documentato con atto notarile".
-
Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 recante
"Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma
dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile
1993, n. 97, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 7, comma
4, è il seguente:
"4. L'iscritto al fondo da almeno otto anni può
conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per
eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per
l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i
figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma
dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente
alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla
normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare la
propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal
fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti
diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera c). Ai
fini della determinazione dell'anzianità necessaria per
avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono
considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme
pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali
l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione
individuale".
Nota all'art. 9
-
Per il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, si veda in nota all'art. 6.
Nota all'art.11
-
Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 1204 del 1971, come
modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne:
-
durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto;
-
ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del
parto;
-
durante i tre mesi dopo il parto.
-
L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre
mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono
occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di
gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni
sindacali.
Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella
presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del
parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo
il parto.
La lavoratrice è tenuta a presentare entro trenta giorni,
il certificato attestante la data del parto".
Nota all'art. 12
-
Il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n.
1026, recante "Regolamento di esecuzione della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri",
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 1977, n.
72. Si riporta il testo dell'art. 5:
"Art. 5. - Il divieto di cui all'art. 3, primo comma,
della legge si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a
spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al
sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra
operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello
stesso articolo, sono i seguenti:
-
quelli previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432, recante
la determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri
ai sensi dell'art. 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977,
sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli
adolescenti;
-
quelli indicati nella tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i
quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e
periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il
parto;
-
quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi,
nonché alle altre malattie professionali di cui agli
allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la
gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
-
i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni
ionizzanti di cui all'art. 65 del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185: durante la
gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
-
i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal
lavoro;
-
i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino
al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
-
i lavori che comportano una stazione in piedi per più
di metà dell'orario o che obbligano ad una
posizione particolarmente affaticante: durante la gestazione
e fino al termine di interdizione dal lavoro;
-
i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale,
quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un
notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del
periodo di interdizione dal lavoro;
-
i lavori con macchine scuotenti o con utensili che
trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino
al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
-
i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e
nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e
mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il
parto;
-
i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso
di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione
del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione
e per 7 mesi dopo il parto;
-
i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione
e fino al termine del periodo di interdizione dal
lavoro;
-
i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei
pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto:
durante la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro.
-
Il periodo per il quale è previsto, ai sensi del terzo comma
dell'art. 3 della legge, che la lavoratrice possa essere
spostata ad altre mansioni, può essere frazionato in periodi
minori anche rinnovabili, su disposizione dell'ispettorato del
lavoro, tenuto anche conto dello stato di salute
dell'interessata. L'ispettorato del lavoro può
ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli agli
effetti dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 5, lettera
b), della legge anche quando vi siano periodi di contagio derivanti
alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con
particolari strati di popolazione, specie in periodi di
epidemia.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il certificato
medico di gravidanza dovrà essere presentato il più
presto possibile. Ad ogni modo, eventuali ritardi non comportano la
perdita dei diritti derivanti dalle norme di \
Note all'art. 13
-
La legge 9 dicembre 1977, n. 903 recante "Parità di
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro" è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1977, n. 343.
Il testo dell'art. 6 è il seguente:
"Art. 6. - Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che
li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi
dell'art. 314/20 del codice civile, possono avvalersi
semprechè in ogni caso il bambino non abbia superato al
momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di
età, dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui
all'art. 4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi
successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia
adottiva o affidataria.
Le stesse lavoratrici possono altresì avvalersi del diritto
di assentarsi dal lavoro di cui all'art. 7, primo comma, della
legge di cui sopra entro un anno dall'effettivo ingresso del
bambino nella famiglia e semprechè il bambino non abbia
superato i tre anni di età, nonché del diritto di
assentarsi dal lavoro previsto dal secondo comma dello stesso art.
7".
-
Per il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si
veda in nota all'art. 3.
-
Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 1204 del 1971
è il seguente:
"Art. 6. - I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai
sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge devono essere
computati nell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità
o alla gratifica natalizia e alle ferie.".
-
- Per il testo dell'art. 2 della legge n. 1204/1971, si veda in
nota all'art. 17.
-
Per il testo dell'art. 10 della legge n. 1204/1971, si veda in
nota all'art. 3.
Nota all'art. 19
-
La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate", è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario. Il
testo dell'art. 33, come modificato dalla legge qui pubblicata,
è il seguente:
"Art. 33 (Agevolazioni).
-
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, di minore con handicap in situazione di
gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1,
hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di
astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino
non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati.
-
I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi
datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione
facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito
fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
-
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del
bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in
situazione di gravità, nonché colui che assiste
una persona con handicap in situazione di gravità,
parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno
diritto a tre giorni di permesso mensile, coperti da
contribuzione figurativa fruibili anche in maniera
continuativa a condizione che la persona con handicap in
situazione di gravità non sia ricoverata a tempo
pieno.
-
Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli
previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971,
si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del
medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché
quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre
1977, n. 903.
-
Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro
pubblico o privato, che assista con continuità un
parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro
più vicina al proprio domicilio e non può
essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
-
La persona handicappata maggiorenne in situazione di
gravità può usufruire alternativamente dei
permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferita in altra sede,
senza il suo consenso.
-
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
anche agli affidatari di persone handicappate in situazione
di gravità".
Nota all'art.20
-
Il testo dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
è riportato in nota all'art. 19.
Note all'art.21
-
Il decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale 21
gennaio 1998, n. 16), convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52 (in Gazzetta Ufficiale 21 marzo 1998, n. 67) reca
"Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di
incentivazione all'occupazione e di carattere
previdenziale". Il testo dell'art. 3 è il
seguente:
"Art. 3 (Integrazione del Fondo per l'occupazione). - 1.
Per il finanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
autorizzata la spesa di lire 976 miliardi per l'anno 1998, di
lire 913 miliardi per l'anno 1999 e di lire 714 miliardi a
decorrere dall'anno 2000. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente
utilizzando:
-
quanto a lire 973 miliardi per il 1998, a lire 913 miliardi
per l'anno 1999 e a lire 714 miliardi a decorrere
dall'anno 2000, l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
-
quanto a lire 3 miliardi per il 1998, l'accantonamento
relativo al Ministero per le politiche agricole".
-
Il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285,
recante: "Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunità per l'infanzia e l'adolescenza",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 1997, n. 207,
è il seguente:
"Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza).
-
E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia
l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di
interventi a livello nazionale, regionale e locale per
favorire la promozione dei diritti, la qualità della
vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la
socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza,
privilegiando l'ambiente ad esse più confacente
ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in
attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del
fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991,
n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
-
Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al trenta per
cento delle risorse del Fondo è riservata al,
finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di
Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
riservata avviene, per il cinquanta per cento, sulla base
dell'ultima rilevazione della popolazione minorile
effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
e per il cinquanta per cento secondo i seguenti
criteri:
-
carenza di strutture per la prima infanzia secondo le
indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
-
numero di minori presenti in presidi residenziali
socioassistenziali in base all'ultima rilevazione
dell'ISTAT;
-
percentuale di dispersione scolastica nella scuola
dell'obbligo come accertata dal Ministero della
pubblica istruzione;
-
percentuale di famiglie con figli minori che vivono al
di sotto della soglia di povertà così
come stimata dall'ISTAT;
-
incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in
attività criminose come accertata dalla
Direzione generale dei servizi civili del Ministero
dell'interno, nonché dall'Ufficio
centrale per la giustizia minorile del Ministero di
grazia e giustizia.
-
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarietà
sociale, con proprio decreto emanato di concerto con i
Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia
e con il Ministro per le pari opportunità, sentite la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché
le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla
ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle
riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
-
Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa
di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
miliardi a decorrere dall'anno 1998".
Nota all'art.22
-
Il testo dell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni, recante "Ordinamento delle
autonomie locali" e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
giugno 1990, n. 135, supplemento ordinario, è il
seguente:
"3. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli
indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei
criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,
nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura
al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al
fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze
complessive e generali degli utenti".
Nota all'art.23
-
Il testo dell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni, è riportato in nota
all'art. 22.
Note all'art. 24
-
Il testo dell'art. 6 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142,
e successive modificazioni, è il seguente: "Art. 6
(Partecipazione popolare).
-
I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono
organismi di partecipazione popolare all'amministrazione
locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti
di tali forme associative con il comune sono disciplinati
dallo statuto.
-
Nel procedimento relativo all'adozione di atti che
incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere
previste forme di partecipazione degli interessati secondo le
modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza
dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.
241.
-
Nello statuto devono essere previste forme di consultazione
della popolazione nonché procedure per
l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di
cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi
per la migliore tutela di interessi collettivi e devono
essere altresì determinate le garanzie per il loro
tempestivo esame. Possono essere altresì previsti
referendum anche su richiesta di un adeguato numero di
cittadini.
-
Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo
devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e
non possono avere luogo in coincidenza con operazioni
elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali".
-
Il testo degli articoli da 11 a 13 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59" e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, supplemento ordinario, è il
seguente:
"Art. 11 (Orario di apertura e di chiusura).
-
Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli
esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera
determinazione degli esercenti nel rispetto delle
disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai
comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori,
delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in
esecuzione di quanto disposto dall'art. 36, comma 3,
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
-
Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi
commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al
pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette
alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti
l'esercente può liberamente determinare
l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio
non superando comunque il limite delle tredici ore
giornaliere.
-
-
L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico
l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio
esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di
informazione.
-
Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura
domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti
dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma l, la
mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
-
-
Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1,
individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli
esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura
domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque
quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto
domeniche o festività nel corso degli altri mesi
dell'anno".
-
"Art. 12 (Comuni ad economia prevalentemente turistica e
città d'arte).
-
Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle
città d'arte o nelle zone del territorio dei
medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di
apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di
cui all'art. 11, comma 4.
-
Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi
di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e
di informazione, le organizzazioni locali dei consumatori,
delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori
dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco
per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo
36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
-
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, anche su proposta dei comuni interessati e
sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del
commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, le
regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente
turistica, le città d'arte o le zone del
territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso
turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la
facoltà di cui al comma 1".
-
"Art. 13 (Disposizioni speciali).
-
Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle
seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi
di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai
villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi
di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo
le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed
aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e
gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi
specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e
articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri
magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte,
oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da
ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di
servizio autostradali, qualora le attività di vendita
previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva
e prevalente, e le sale cinematografiche.
-
Gli esercizi del settore alimentare devono garantire
l'apertura al pubblico in caso di più di due
festività consecutive. Il sindaco definisce le
modalità per adempiere all'obbligo di cui al
presente comma.
-
I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze
dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del
territorio, l'esercizio dell'attività di
vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato
numero di esercizi di vicinato".
Nota all'art.26
-
Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, recante: "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione
della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421",
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n.
30, supplemento ordinario.
Nota all'art. 28
-
Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali", e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1997, n. 202, è il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e
Conferenza unificata).
-
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunità montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
-
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresì il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori
pubblici, il Ministro della sanità, il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia -
ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia -
UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni,
comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte
inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei
presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei
quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le città individuate dall'art. 17
della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono
essere invitati altri membri del Governo, nonché
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
-
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il
presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
-
La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non è conferito, dal Ministro
dell'interno".
-
Il testo dell'art. 8, comma 10, lettera f), della legge 23
dicembre 1998, n. 448, recante, "Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo" e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento ordinario,
è il seguente:
"10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate: a-e)
(omissis);
f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione
delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le
fonti rinnovabili nonché per la gestione di reti di
teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica
nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F, con la
concessione di un'agevolazione fiscale con credito
d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore
fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente
finale".
Aggiornamenti:
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 (in S.O. n. 219/L, relativo alla G.U.
29/12/2000 n. 302) ha disposto (con l'art. 80) la
modificadell'art. 4.
Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (in S.O. n. 93/L, relativo alla G.U.
26/4/2001, n. 96) ha disposto (con l'art. 86) l'abrogazione
parziale degli artt. 3, 4 e 12 e l'abrogazione degli artt. 10, 14,
17 e 18.
La L. 16 gennaio 2003, n. 3 (in S.O. n. 5/L, relativo alla G.U.
20/1/2003, n. 15) ha disposto (con l'art. 54) la modifica
dell'art. 15.