LEGGE 381/91
INDICE della Legge n. 381/91:
Art. 1 Definizione
Art. 2 Soci volontari
Art. 3 Obblighi e divieti
Art. 4 Persone svantaggiate
Art. 5 Convenzioni
Art. 6 Modifiche al decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577
Art. 7 Regime tributario
Art. 8 Consorzi
Art. 9 Normativa regionale
Art. 10 Partecipazione alle cooperative
sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di
consulenza
Art. 11 Partecipazione delle persone
giuridiche
Art. 12 Disciplina transitoria
Legge 8 novembre 1991, n. 381
"Disciplina delle cooperative sociali"
Art. 1
(Definizione)
-
Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
-
la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
-
lo svolgimento di attività diverse - agricole,
industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
-
Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la
presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative
stesse operano.
-
La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere
l'indicazione di "cooperativa sociale".
Art. 2
(Soci volontari)
-
Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle
cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari
che prestino la loro attività gratuitamente.
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I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro
dei soci. Il loro numero non può superare la metà del
numero complessivo dei soci.
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Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le
norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad
eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina
l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei
premi e delle prestazioni relative.
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Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla
base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la
totalità dei soci.
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Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati
con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari
possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva
rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali
previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci
volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio,
fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei
commi 3 e 4.
Art. 3
(Obblighi e divieti)
-
Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai
requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n.
302, e successive modificazioni.
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Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di
cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione
cooperazione sociale" prevista dal secondo comma
dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato
dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge,
nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui
all'articolo 9, comma 1, della presente legge.
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Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste
dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver
luogo almeno una volta all'anno.
Art. 4
(Persone svantaggiate)
-
Nelle cooperative che svolgono le attività di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone
svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex
degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in
età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,
i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione
previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26
luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986,
n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti
indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro
dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita
la commissione centrale per le cooperative istituita
dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni.
-
Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire
almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e,
compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della
cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve
risultare da documentazione proveniente dalla pubblica
amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
-
Le aliquote complessive della contribuzione per
l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale
dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione
corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo,
sono ridotte a zero.
Art. 5
(Convenzioni)
-
Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società
di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla
disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione,
possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le
attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri
della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi
diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo
stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti
dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici,
purché tali convenzioni siano finalizzate a creare
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui
all'articolo 4, comma 1.
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Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative
sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui
all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede
negli altri Stati membri della Comunità europea debbono
essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per
l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste
regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea
documentazione del possesso dei requisiti stessi.
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Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti
e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi
del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che
ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità
regionali. 4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli
socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto
dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle
direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti
pubblici compresi quelli economici, nonché le società
di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto
e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di
esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con
l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4,
comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e
inserimento lavorativo. La verifica della capacità di
adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente
legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara
e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.(1)
(1) Così sostituito dall'art. 20, L. 6 febbraio 1996, n. 52
Art. 6
(Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577)
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Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:
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all'articolo 10, è aggiunto in fine, il seguente
comma:
"Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una
copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni
dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui
territorio la cooperativa ha sede legale";
-
all'articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al
secondo comma sono disposti previo parere dell'organo
competente in materia di cooperazione della regione nel cui
territorio la cooperativa ha sede legale".
-
al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in
fine, le parole: "Sezione cooperazione sociale".
-
all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Oltre che nella sezione per esse specificamente
prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione
cui direttamente afferisce l'attività da esse
svolta".
Art. 7
(Regime tributario)
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Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle
cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
637.
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Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle
imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di
contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad
immobili destinati all'esercizio dell'attività
sociale.
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Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
è aggiunto il seguente numero:
"41 bis - prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese
quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale, o in
comunità e simili, o ovunque rese, in favore degli anziani
ed anabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli
handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni
di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro
consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di
appalto e di convenzioni in generale" (2)
(2) così modificato dalla L., 22 marzo 1995 n. 85
Art. 8
(Consorzi)
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Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi
costituiti come società cooperative aventi la base sociale
formata in misura non inferiore al settanta per cento da
cooperative sociali.
Art. 9
(Normativa regionale)
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Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono
l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le
modalità di raccordo con l'attività dei servizi
socio-sanitari, nonché con le attività di formazione
professionale e di sviluppo della occupazione.
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Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le
cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano
nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i
requisiti di professionalità degli operatori e
l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.
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Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al
sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri
derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono
posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni
medesime.
Art. 10
(Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti
attività di assistenza e di consulenza)
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Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si
applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n.
1815.
Art. 11
(Partecipazione delle persone giuridiche)
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Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone
giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il
finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali
cooperative.
Art. 12
(Disciplina transitoria)
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Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata
in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da
tale data alle disposizioni in essa previste.
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Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle
norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di
cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile,
essere adottate con le modalità e la maggioranza
dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo