LEGGE 104/92
INDICE della Legge
n.104/92:
Art. 1- Finalità
Art. 2- Principi generali
Art. 3- Soggetti aventi diritto
Art. 4- Accertamento dell'handicap
Art. 5- Principi generali per i diritti della
persona handicappata
Art. 6- Prevenzione e diagnosi precoce
Art. 7- Cura e riabilitazione
Art. 8- Inserimento ed integrazione sociale
Art. 9- Servizio di aiuto personale
Art. 10- Interventi a favore di persone con
handicap in situazione di gravità
Art. 11 - Soggiorno all'estero per cure
Art. 12- Diritto all'educazione e
all'istruzione
Art. 13- Integrazione scolastica
Art. 14- Modalità di attuazione
dell'integrazione
Art. 15- Gruppi di lavoro per l'integrazione
scolastica
Art. 16- Valutazione del rendimento e prove
d'esame
Art. 17- Formazione professionale
Art. 18- Integrazione lavorativa
Art. 19- Soggetti aventi diritto al collocamento
obbligatorio
Art. 20- Prove d'esame nei concorsi pubblici
e per l'abilitazione alle professioni
Art. 21- Precedenza nell'assegnazione di
sede
Art. 22- Accertamenti ai fini del lavoro pubblico
e privato
Art. 23- Rimozione di ostacoli per
l'esercizio di attività sportive, turistiche e
ricreative
Art. 24- Eliminazione o superamento delle
barriere architettoniche
Art. 25- Accesso alla informazione e alla
comunicazione
Art. 26- Mobilità e trasporti
collettivi
Art. 27- Trasporti individuali
Art. 28- Facilitazioni per i veicoli delle
persone handicappate
Art. 29- Esercizio del diritto di voto
Art. 30- Partecipazione
Art. 31- Riserva di alloggi
Art. 32- Agevolazioni fiscali ( Abrogato dalla
Legge n. 330/1994 )
Art. 33- Agevolazioni
Art. 34- Protesi e ausili tecnici
Art. 35- Ricovero del minore handicappato
Art. 36- Aggravamento delle sanzioni penali
Art. 37- Procedimento penale in cui sia
interessata una persona handicappata
Art. 38- Convenzioni
Art. 39- Compiti delle regioni
Art. 40- Compiti dei comuni
Art. 41- Competenze del ministro per gli affari
sociali e costituzione del comitato nazionale per le politiche
dell'handicap
Art. 42- Copertura finanziaria
Art. 43- Abrogazioni
Art. 44- Entrata in vigore
NOTE
LEGGE 5 febbraio 1992 n. 104 (indice)
(Aggiornamenti)
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992 n. 39)
LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I
DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.
Art. 1.
Finalità
-
La Repubblica:
-
garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i
diritti di libertà e di autonomia della persona
handicappata e ne promuove la piena integrazione nella
famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella
società;
-
previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono
lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della
massima autonomia possibile e la partecipazione della persona
handicappata alla vita della collettività,
nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e
patrimoniali;
-
persegue il recupero funzionale e sociale della persona
affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e
assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la
cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la
tutela giuridica ed economica della persona
handicappata;
-
predispone interventi volti a superare stati di emarginazione
e di esclusione sociale della persona handicappata.
Art. 2.( note)
Principi generali
-
La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia
di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona
handicappata. essa costituisce inoltre riforma economico-sociale
della repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello statuto
speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Art. 3.
Soggetti aventi diritto
-
É persona handicappata colui che presenta una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che
é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione
o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione.
-
La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in
suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della
minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e
alla efficacia delle terapie riabilitative.
-
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da
rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di
relazione, la situazione assume connotazione di gravità. le
situazioni riconosciute di gravità determinano
priorità nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.
-
La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi,
residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio
nazionale. le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed
alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi
internazionali.
Art. 4.
Accertamento dell'handicap
-
Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà,
alla necessità dell'intervento assistenziale permanente
e alla capacità complessiva individuale residua, di cui
all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie
locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1
della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un
operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in
servizio presso le unità sanitarie locali.
Aggiornamento: Il d.l. 27 agosto 1993, n. 324 nel testo
introdotto dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423 ha
disposto che "qualora la commissione medica di cui al presente
articolo 4 , non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione
della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria,
ai soli fini previsti dall' articolo 33 della stessa legge, da un
medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso
l'unità sanitaria locale da cui é assistito
l'interessato.
L'accertamento provvisorio produce effetto fino all'emissione
dell'accertamento definitivo da parte della commissione.
La commissione medica di cui al presente articolo 4 deve pronunciarsi,
in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo
articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della
domanda."
Art. 5. ( note)
Principi generali per i diritti della persona handicappata
-
La rimozione delle cause invalidanti, la promozione
dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale
sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
-
sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica,
psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante
programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e
private, in particolare con le sedi universitarie, con il
consiglio nazionale delle ricerche (cnr), con i servizi
sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la
sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli
della ricerca;
-
assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale
e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle
loro cause;
-
garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici
e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle
conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente
disponibili, il mantenimento della persona handicappata
nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e
partecipazione alla vita sociale;
-
assicurare alla famiglia della persona handicappata
un'informazione di carattere sanitario e sociale per
facilitare la comprensione dell'evento, anche in
relazione alle possibilità di recupero e di
integrazione della persona handicappata nella
società;
-
assicurare nella scelta e nell'attuazione degli
interventi sociosanitari la collaborazione della famiglia,
della comunità e della persona handicappata,
attivandone le potenziali capacità;
-
assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le
fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto
minore per evitare o constatare tempestivamente
l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i
danni della minorazione sopraggiunta;
-
attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli
interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al
recupero della persona handicappata, assicurando il
coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi
territoriali sulla base degli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
-
garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato
sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto
personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici,
prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo
indispensabile, interventi economici integrativi per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente
articolo;
-
promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di
associazioni, iniziative permanenti di informazione e di
partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la
cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento
sociale di chi ne é colpito;
-
garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti
più idonei anche al di fuori della circoscrizione
territoriale;
-
promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di
esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei
servizi previsti dalla presente legge.
Art. 6.(note)
Prevenzione e diagnosi precoce
-
Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce
delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione
sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni.
-
Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di
cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni, disciplinano entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
-
l'informazione e l'educazione sanitaria della
popolazione sulle cause e sulle conseguenze
dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase
preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo
neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui
servizi che svolgono tali funzioni;
-
l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei
ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del
nascituro;
-
l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e
di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare
malformazioni congenite e patologie invalidanti;
-
i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale
e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che
possono essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali
di neuromotulesioni;
-
il controllo periodico della gravidanza per la individuazione
e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza
e la prevenzione delle loro conseguenze;
-
l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le
nascite a rischio;
-
nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi
precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del
controllo per l'individuazione ed il tempestivo
trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della
fenilchetonuria e della fibrosi cistica. le modalità
dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con
atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi
dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833. con tali atti possono essere individuate altre
forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo
alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione
neonatale;
-
un'attività di prevenzione permanente che tuteli i
bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con
gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e
dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o
l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con
controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al
trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e
ogni due anni dal compimento del primo anno di vita. é
istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le
caratteristiche di cui all'articolo 27 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, su cui sono riportati i risultati dei
suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a
stabilire lo stato di salute del bambino;
-
gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di
controllo per eliminare la nocività ambientale e
prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro,
con particolare riferimento agli incidenti domestici.
-
Lo stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma
di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la
rosolia.
Art. 7.
Cura e riabilitazione
-
La cura e la riabilitazione della persona handicappata si
realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e
sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di
ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della
situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la
comunità. a questo fine il servizio sanitario nazionale,
tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:
-
gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della
persona handicappata, nonché gli specifici interventi
riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri
socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o
residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
l);
-
la fornitura e la riparazione di apparecchiature,
attrezzature, protesie sussidi tecnici necessari per il
trattamento delle menomazioni.
-
Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui
servizi ed ausili presenti sul territorio, in italia e
all'estero.
Art. 8. (note)
Inserimento ed integrazione sociale
-
L'inserimento e l'integrazione sociale della persona
handicappata si realizzano mediante:
-
interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza
sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo
economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della
persona handicappata e del nucleo familiare in cui é
inserita;
-
servizi di aiuto personale alla persona handicappata in
temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia
personale;
-
interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici
pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere
fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei
luoghi pubblici o aperti al pubblico;
-
provvedimenti che rendano effettivi il diritto
all'informazione e il diritto allo studio della persona
handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni
didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi
specializzati, alle prove di valutazione e alla
disponibilità di personale appositamente qualificato,
docente e non docente;
-
adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi
educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
-
misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del
lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del
posto di lavoro anche attraverso incentivi
diversificati;
-
provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi
di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di
trasporti specifici;
-
affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei
familiari;
-
organizzazione e sostegno di comunità-alloggio,
case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei
centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per
assicurare alla persona handicappata, priva anche
temporaneamente di una idonea sistemazione familiare,
naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
-
istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed
educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo
scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone
temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano
assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate
potenzialità residue non consentano idonee forme di
integrazione lavorativa. gli standard dei centri
socio-riabilitativi sono definiti dal ministro della
sanità, di concerto con il ministro per gli affari
sociali, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra
lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto
1988, n. 400;
-
organizzazione di attività extrascolastiche per
integrare ed estendere l'attività educativa in
continuità ed in coerenza con l'azione della
scuola.
Art. 9. ( note)
Servizio di aiuto personale
-
Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai
comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle
proprie ordinarie risorse di bilancio, é diretto ai
cittadini in temporanea o permanente grave limitazione
dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura
di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno
rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità
di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di
interpretariato per i cittadini non udenti.
-
Il servizio di aiuto personale é integrato con gli altri
servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e
può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:
-
coloro che hanno ottenuto il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa
vigente, che ne facciano richiesta;
-
cittadini di età superiore ai diciotto anni che
facciano richiesta di prestare attività
volontaria;
-
organizzazioni di volontariato.
-
Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve
avere una formazione specifica.
-
Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la
disciplina dettata dall'articolo 2, comma 2, della legge 11
agosto 1991, n. 266.
Art. 10.( Modificato dalla L.
n. 162/1998 )
Interventi a favore di persone con handicap in situazione di
gravità
-
I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro
unioni, le comunità montane e le unità sanitarie
locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi
sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono
realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio,
assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e
scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente
legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui
alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità alloggio e centri
socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di
gravità.
-
bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare
servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale
dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il
sostegno del nucleo familiare.
-
Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui
alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate
d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione
scolastica di cui all'articolo 15 e con gli organi collegiali
della scuola.
-
Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi
finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità
dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla
realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri
socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di
gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni,
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (ipab),
società cooperative e organizzazioni di volontariato
iscritte negli albi regionali.
-
Gli interventi di cui al comma 1 e 3 del presente articolo possono
essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui
all'articolo 38.
-
Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il
funzionamento, le comunità-alloggio e i centri
socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante
socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative
dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
-
L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti
pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle
comunità alloggi ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai
commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale
all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla
presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa
specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge
29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce
variante del piano regolatore. il venir meno dell'uso effettivo
per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno
comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica
dell'area.
Art. 11. ( note)
Soggiorno all'estero per cure
-
Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo
7 del decreto del ministro della sanità 3 novembre 1989,
pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989,
ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia
previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli
interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo
accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro
é equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed
é rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.
-
La commissione centrale presso il ministero della sanità di
cui all'articolo 8 del decreto del ministro della sanità
3 novembre 1989, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 273 del 22
novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni
collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di
criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai
sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833, con il quale sono disciplinate anche le
modalità della corresponsione di acconti alle famiglie.
Art. 12.
Diritto all'educazione e all'istruzione
-
Al bambino da 0 a 3 anni handicappato é garantito
l'inserimento negli asili nido.
-
É garantito il diritto all'educazione e
all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di
scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
-
L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
potenzialità della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e
nella socializzazione.
-
L'esercizio del diritto all'educazione non può
essere impedito da difficoltà di apprendimento né di
altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse
all'handicap.
-
All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed
all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi
funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della
formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui
definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei
genitori della persona handicappata, gli operatori delle
unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola,
personale insegnante specializzato della scuola, con la
partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico
individuato secondo criteri stabiliti dal ministro della pubblica
istruzione. il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche
e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le
difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di
handicap e le possibilità di recupero, sia le
capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate
e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle
scelte culturali della persona handicappata.
-
Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono,
con il concorso degli operatori delle unità sanitarie
locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare
gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata
dall'ambiente scolastico.
-
I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5
e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito
atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi
dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833.
-
Il profilo dinamico-funzionale é aggiornato a conclusione
della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media
e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
-
Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico,
temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la
scuola, sono comunque garantire l'educazione e l'istruzione
scolastica. a tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con
le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di
riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i ministeri
della sanità e del lavoro e della previdenza sociale,
provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi
ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. a tali
classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri
di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali
sia accertata l'impossibilità della frequenza della
scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta
giorni di lezione. la frequenza di tali classi, attestata
dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle
attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di
degenza, é equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle
classi alle quali i minori sono iscritti.
-
Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli
obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti
anche mediante l' utilizzazione di personale in possesso di
specifica formazione psicopedagogica che abbia una esperienza
acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un
anno sotto la guida di personale esperto.
Aggiornamento: Il d.l. 27 agosto 1993, n. 324 nel testo
introdotto dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423 ha
disposto che " il presente art.12 comma 5 va interpretato nel
senso che l'individuazione dell'alunno come persona
handicappata, necessaria per assicurare l' esercizio del diritto
all'educazione, all'istruzione ed alla integrazione scolastica
di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge , non consiste
nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa,
ma é effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto
articolo 12 . In attesa dell' adozione dell'atto di indirizzo
e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di
sostegno, all'individuazione provvedono, nel rispetto delle
relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico specialista nella
patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria
locale di residenza dell'alunno.
Art. 13. ( note)
Integrazione scolastica
-
L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle
sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e
nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto
dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e
successive modificazioni, anche attraverso:
-
la programmazione coordinata dei servizi scolastici con
quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi,
sportivi e con altre attività sul territorio gestite
da enti pubblici o privati. a tale scopo gli enti locali, gli
organi scolastici e le unità sanitarie locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli
accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142. entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del ministro della
pubblica istruzione, d'intesa con i ministri per gli
affari sociali e della sanità, sono fissati agli
indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali
accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione,
attuazione e verifica congiunta di progetti educativi,
riabilitativi e di socializzazione individualizzati,
nonché a forme di integrazione tra attività
scolastiche e attività integrative extrascolastiche.
negli accordi sono altresì previsti i requisiti che
devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini
della partecipazione alle attività di collaborazione
coordinate;
-
la dotazione alle scuole e alle università di
attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di
ogni forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione
individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo
esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni
con centri specializzati, aventi funzione di consulenza
pedagogica, di produzione e adattamento di specifico
materiale didattico;
-
la programmazione da parte dell'università di
interventi adeguatisi al bisogno della persona sia alla
peculiarità del piano di studio individuale;
-
l'attribuzione, con decreto del ministro
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad
interpreti da destinare alle università, per
facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non
udenti.
-
la sperimentazione di cui al decreto del presidente della
repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi
frequentate da alunni con handicap.
-
Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le
unità sanitarie locali possono altresì prevedere
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli
asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di
avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e
l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale
docente specializzato e di operatori ed assistenti
specializzati.
-
Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del
decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di
fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono
garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione
di docenti specializzati.
-
I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono
determinati nell'ambito dell'organico del personale in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in
modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per
gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle
disponibilità finanziarie all'uopo preordinate
dall'articolo 42, comma 6, lettera h).
-
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite
attività didattiche di sostegno, con priorità per le
iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate
con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari
individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del
conseguente piano educativo individualizzato.
-
Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle
sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla
programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica
delle attività di competenza dei consigli di interclasse,
dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
VI bis. Agli studenti handicappati iscritti
all'università no garantiti sussidi tecnici e didattici
specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla
lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi
servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle
università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse
destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma,
nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16.
Art. 14. ( note)
Modalità di attuazione dell'integrazione
-
Il ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e
all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione
di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti
handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del
presidente della repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto
delle modalità di coordinamento con il ministero
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n.
168. il ministro della pubblica istruzione provvede
altresì:
-
all'attivazione di forme sistematiche di orientamento,
particolarmente qualificate per la persona handicappata, con
inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di
primo grado;
-
all'organizzazione dell'attività educativa e
didattica secondo il criterio della flessibilità
nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche
aperte, in relazione alla programmazione scolastica
individualizzata;
-
a garantire la continuità educativa fra i diversi
gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di
consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo
superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza
scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e
gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola
dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo
anno di età; nell'interesse dell'alunno, con
deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli
specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera
l), del decreto del presidente della repubblica 31 maggio
1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di
interclasse, può essere consentita una terza ripetenza
in singole classi.
-
I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui
all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il
conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle
scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti
già preordinati in base alla legislazione vigente per la
definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative,
attinenti all'integrazione degli alunni handicappati,
determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata
legge n. 341 del 1990. nel diploma di specializzazione conseguito
ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se
l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi
all'attività didattica di sostegno per le discipline cui
il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione
ha valore abilitante anche per l'attività didattica di
sostegno.
-
La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei
limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla
legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di
laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione
scolastica degli alunni handicappati. il diploma di laurea per
l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui
all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990
costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per
l'attività didattica di sostegno solo se siano stati
sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la
preparazione all'attività didattica di sostegno,
nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del
1990.
-
L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani
di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei
corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche
da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le
università, le quali disciplinano le modalità di
espletamento degli esami e i relativi controlli. i docenti relatori
dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma
di laurea e del diploma di specializzazione.
-
Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata legge
n. 341 del 1990, relativamente alla scuola di specializzazione si
applicano le disposizioni di cui al decreto del presidente della
repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al
decreto del presidente della repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e
all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
-
L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei
prescritti titoli di specializzazione é consentita
unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo
specializzati.
-
Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di
aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle
unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in
piani educativi e di recupero individualizzati.
Art. 15. ( note)
Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
-
Presso ogni ufficio scolastico provinciale é istituito un
gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal
provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai
sensi dell'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio
1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati
dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali,
tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate
maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal
provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal
ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura
in carica tre anni.
-
Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di
primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro
composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti
con il compito di collaborare alle iniziative educative e di
integrazione predisposte dal piano educativo.
-
I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e
proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole
scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità
sanitarie locali per la conclusione e la verifica
dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli
13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani
educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra
attività inerente all'integrazione degli alunni in
difficoltà di apprendimento.
-
I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da
inviare al ministro della pubblica istruzione ed al presidente
della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale
può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello
stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli articoli
13, 39 e 40.
Art. 16.
Valutazione del rendimento e prove d'esame
-
Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli
insegnanti é indicato, sulla base del piano educativo
individualizzato, per quali discipline siano stati adottati
particolari criteri didattici, quali attività integrative e
di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei
contenuti programmatici di alcune discipline.
-
Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli
elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame
corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il
progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità
e ai livelli di apprendimento iniziali.
-
Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli
alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi
più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o
grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la
comunicazione.
-
Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla
valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami
anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.
-
Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in
favore degli studenti handicappati é consentito per il
superamento degli esami universitari previa intesa con il docente
della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui
all'articolo 13, comma 6-bis. E' consentito,
altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in
relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di
svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato
specializzato.
5 bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono
un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento,
monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti
l'integrazione nell'ambito dell'ateneo
Art. 17. ( note)
Formazione professionale
-
Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3,
primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h),
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento
della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione
professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli
allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi
di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche
mediante attività specifica nell'ambito delle
attività del centro di formazione professionale tenendo
conto dell'orientamento emerso dai piani educativi
individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. a tal
fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature
necessarie.
-
I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse
capacità ed esigenze della persona handicappata che, di
conseguenza, é inserita in classi comuni o in corsi
specifici o in corsi prelavorativi.
-
Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le
persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. i
corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione,
quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi
finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono
essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della citata
legge n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni di
volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. le regioni,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente
comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per
le attività di formazione professionale di cui
all'articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978.
-
Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2
é rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della
graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro
economico-produttivo territoriale.
-
Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate
dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di
cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, é
destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in
forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione,
iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi,
sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del ministro
del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 18. (note)
Integrazione lavorativa
-
Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta
dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative
sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato,
associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono
attività idonee a favorire l'inserimento e
l'integrazione lavorativa di persone handicappate.
-
Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1,
oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:
-
avere personalità giuridica di diritto pubblico o
privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al
capo II del titolo II del libro I del codice civile;
-
garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione
del personale e di efficienza operativa
-
Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed
aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.
-
I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e
province, delle comunità montane e delle unità
sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati
da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del
ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
ministro della sanità e con il ministro per gli affari
sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
-
L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 é condizione
necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo
38.
-
Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
-
a disciplinare le agevolazioni alle singole persone
handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio
e lo svolgimento di attività lavorative
autonome;
-
a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi
ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del
posto di lavoro per l'assunzione delle persone
handicappate.
Art. 19. ( note)
Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
-
In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del
collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2
aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi
applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione
psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne
consente l'impiego in mansioni compatibili. ai fini
dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona
handicappata tiene conto della capacità lavorativa e
relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica
o psichica. la capacità lavorativa é accertata dalle
commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge,
integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle
discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
Art. 20.
Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle
professioni
-
La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi
pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso
degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente
necessari in relazione allo specifico handicap.
-
Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per
l'abilitazione alle professioni il candidato specifica
l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Art. 21.(note)
Precedenza nell'assegnazione di sede
-
La persona handicappata con un grado di invalidità superiore
ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima,
seconda e terza della tabella a annessa alla legge 10 agosto 1950,
n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di
concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le
sedi disponibili.
-
I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di
trasferimento a domanda.
Art. 22.
Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
-
Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non
é richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione
fisica.
Art. 23.
Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive,
turistiche e ricreative
-
L'attività e la pratica delle discipline sportive sono
favorite senza limitazione alcuna. il ministro della sanità
con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la
concessione dell'idoneità alla pratica sportiva
agonistica alle persone handicappate.
-
Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il comitato olimpico
nazionale italiano (coni) realizzano, in conformità alle
disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza,
l'accessibilità e la fruibilità delle strutture
sportive e dei connessi servizi da parte delle persone
handicappate.
-
Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro
rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai
sensi del decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e
all'effettiva possibilità di accesso al mare delle
persone handicappate.
-
Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla
visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del
ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
-
Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui
all'articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n.
217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate
é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura
dell'esercizio da uno a sei mesi.
Art. 24.(note)
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
-
Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati
aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare
l'accessibilità e la visitabilità di cui alla
legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono
eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge
30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento
approvato con decreto del presidente della repubblica 27 aprile
1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive
modificazioni, e al citato decreto del ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236.
-
Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai
vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive
modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali
aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni
previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non
possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da
parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la
conformità alle norme vigenti in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche può essere realizzata con opere
provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del
presidente della repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti
della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.
-
Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori
riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma
1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una
dichiarazione di conformità alla normativa vigente in
materia di accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
-
Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le
opere di cui al comma 1 é subordinato alla verifica della
conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o
dal tecnico incaricato dal comune. il sindaco, nel rilasciare il
certificato di agibilità e di abitabilità per le
opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state
realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche. a tal fine può
richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario
della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia
giurata redatta da un tecnico abilitato.
-
Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di
finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del
progettista, l'accertamento di conformità alla normativa
vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche
spetta all'amministrazione competente, che dà atto in
sede di approvazione del progetto.
-
La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in
luoghi pubblici o aperti al pubblico é accompagnata dalla
dichiarazione di cui al comma 3. il rilascio del certificato di
agibilità e di abitabilità é condizionato alla
verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo
stato dell'immobile.
-
Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti
al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in
materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere
architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da
rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte
delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e
inagibili. il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile
tecnico degli accertamenti per l'agibilità o
l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la
propria competenza, sono direttamente responsabili. essi sono
puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con
la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo
compreso da uno a sei mesi.
-
Il comitato per l'edilizia residenziale (cer), di cui
all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo
restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32,
comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una quota
dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per
interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle
barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia
residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
-
I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n.
41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative
all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare
riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi
accessibili, all'installazione di semafori acustici per non
vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da
ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
-
Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la
cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la
contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota
almeno pari al 2 per cento é destinata ai prestiti
finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in
attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto
del presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
-
I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di
cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971,
all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del
presidente della repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n.
13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del
ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi
comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo
perdono efficacia.
Aggiornamento: Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535
convertito con L. 23 dicembre 1996, n. 647 ha disposto che " le
disposizioni di cui al suddetto comma si applicano a decorrere dal 31
dicembre 1995 ".
Art. 25.
Accesso alla informazione e alla comunicazione
-
Il ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla
realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i
servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso
all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche
mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature
complementari, nonché mediante l'adeguamento delle
cabine telefoniche.
-
All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle
convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o
telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da
parte di persone con handicap sensoriali di programmi di
informazione, culturali e di svago e la diffusione di
decodificatori.
Art. 26.(note)
Mobilità e trasporti collettivi
-
Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni
dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate
la possibilità di muoversi liberamente sul territorio,
usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei
servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi
alternativi.
-
I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie
risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per
le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi
pubblici.
-
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di
trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane,
piani di mobilità delle persone handicappate da attuare
anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. i suddetti
piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai
servizi di trasporto collettivo. fino alla completa attuazione dei
piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già
istituiti. i piani di mobilità delle persone handicappate
predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto
predisposti dai comuni.
-
Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei
mutui autorizzati a favore dell'ente ferrovie dello stato
é destinata agli interventi per l'eliminazione delle
barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale
rotabile appartenenti all'ente medesimo, attraverso capitolati
d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del
regolamento approvato con decreto del presidente della repubblica
27 aprile 1978, n. 384.
-
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un
prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone
ferroviario, conformemente alle finalità della presente
legge.
-
Sulla base dei piani regionali e della verifica della
funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il
ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto
contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della
presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con
la loro sostituzione.
Art. 27.(note)
Trasporti individuali
-
A favore dei titolari di patente di guida delle categorie a, b o c
speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità
sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli
strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario,
nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello
stato.
-
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97,
sono soppresse le parole: ", titolari di patente f" e
dopo le parole: "capacità motorie," sono aggiunte
le seguenti: "anche prodotti in serie,".
-
Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 97 del
1986, é inserito il seguente:
"2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota
relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1,
decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di
guida delle categorie a, b o c speciali, entro un anno dalla data
dell'acquisto del veicolo. entro i successivi tre mesi
l'invalido provvede al versamento della differenza tra
l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa
all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato".
-
Il comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo
unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale,
approvato con decreto del presidente della repubblica 15 giugno
1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della
legge 18 marzo 1988, n. 111, é integrato da due
rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate
nominati dal ministro dei trasporti su proposta del comitato di cui
all'articolo 41 della presente legge.
-
Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate
dai soggetti di cui al comma 1, ad un apposito fondo, istituito
presso il ministero della sanità, che provvede ad erogare i
contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 42.
Art. 28.(note)
Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
-
I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle
persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati
in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da
privati.
-
Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato
con decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384,
che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo,
é valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al
comma 1.
Art. 29. (note)
Esercizio del diritto di voto
-
In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i
servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori
handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
-
Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto,
le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la
consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la
disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati
per il rilascio dei certificati di accompagnamento e
dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge
15 gennaio 1991, n. 15.
-
Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini
handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto
di voto. l'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste
elettorali. nessun elettore può esercitare la funzione di
accompagnatore per più di un handicappato. sul certificato
elettorale dell'accompagnatore é fatta apposita
annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto
tale compito.
Art. 30.
Partecipazione
-
Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela
dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di
consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini
interessati.
Art. 31. (note)
Riserva di alloggi
-
All'articolo 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457,
e successive modificazioni, é aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"r-bis) Dispone una riserva di finanziamenti complessivi per
la concessione di contributi in conto capitale a comuni, istituti
autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la
realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di
alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di
assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari
tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di
gravità o con ridotte o impedite capacità
motorie".
-
( Abrogato )
-
( Abrogato )
-
( Abrogato )
Art. 32.(Abrogato)
Art. 33.(Modificato
dall'art. 19 della Legge n.53/2000
)
Agevolazioni
-
(abrogato)
-
I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori
di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre
anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso
giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita
del bambino.
-
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino,
la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità
parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a
tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione
figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a
condizione che la persona con handicap in situazione di
gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
-
Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli
previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si
applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo
articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle
contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n.
903.
-
Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro
pubblico o privato, che assista con continuità un parente o
un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso
ad altra sede.
-
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità
può usufruire alternativamente dei permessi di cui
ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di
lavoro più vicina al proprio domicilio e non può
essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
-
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche
agli affidatari di persone handicappate in situazione di
gravità.
Aggiornamento: Il d.l. 27 agosto 1993, n. 324 nel testo
introdotto dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423 ha
disposto che " le parole hanno diritto a tre giorni di permesso
mensile devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve
essere comunque retribuito. All'onere derivante
dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 30
miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consigliodei
Ministri."
Aggiornamento:La l. 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. n.
121 relativo alla G.U. 28/12/1993, n. 303 ha stabilito con l'art.
3 che "i tre giorni di permesso mensili di cui al comma 3 del
presente articolo non sono computati al fine del raggiungimento del
limite fissato dal terzo comma dell'articolo 37 del testo unico
approvato con d.P.R. n. 3/1957 come sostituito dal comma 37 del
suindicato art. 3 l. n. 537/93".
Art. 34.( note)
Protesi e ausili tecnici
-
Con decreto del ministro della sanità da emanare, sentito il
consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del
nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono
inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili
tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle
persone con handicap fisico o sensoriale.
Art. 35.(note)
Ricovero del minore handicappato
-
Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore
età presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico
o privato, ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del
minore, si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n.
184.
Art. 36.
Aggravamento delle sanzioni penali
-
Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale,
nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui
al titolo XII del libro secondo del codice penale, e per i
reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora
l'offeso sia una persona handicappata la pena é
aumentata da un terzo alla metà.
-
Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 é
ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico,
nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la
persona handicappata o un suo familiare.
Art. 37.
Procedimento penale in cui sia interessata una persona
handicappata
-
Il Ministro di grazia e giustizia, il ministro dell'interno e
il ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di
tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze
terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di
sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei
luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.
Art. 38.( note)
Convenzioni
-
Per fornire i servizi di cui alla presente legge, i comuni, anche
consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e
le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza,
si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all'articolo
26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. possono inoltre avvalersi
dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di
istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di
cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle
prestazioni, per la qualificazione del personale e per
l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la
conclusione di apposite convenzioni.
-
I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le
comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in
favore di persone handicappate, che intendano costituire
cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri
socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi
che consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti
dal comma 1, lettere h), i) e l) dell'articolo 8, previo
controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in
rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i
principi della presente legge.
Art. 39.
Compiti delle regioni
-
Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio, ad interventi sociali,
educativoformativi e riabilitativi nell'ambito del piano
sanitario nazionale,di cui all'articolo 53 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della
programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e
formativo-culturali.
-
Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze
degli enti locali e le principali organizzazioni del privato
sociale presenti sul territorio, nei limiti delle
proprie disponibilità di bilancio:
-
a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli
qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per
l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di
competenza dei comuni;
-
a definire, mediante gli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le
modalità di coordinamento e di integrazione dei
servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente
legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi,
anche d'intesa con gli organi periferici
dell'amministrazione della pubblica istruzione e con le
strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione
professionale, anche per la messa a disposizione di
attrezzature, operatori o specialisti necessari
all'attività di prevenzione, diagnosi e
riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;
-
a definire, in collaborazione con le università e gli
istituti di ricerca, i programmi e le modalità
organizzative delle iniziative di riqualificazione ed
aggiornamento del personale impiegato nelle attività
di cui alla presente legge;
-
a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui
all'articolo 38, le attività di ricerca e di
sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di
riabilitazione, nonché la produzione di sussidi
didattici e tecnici;
-
a definire le modalità di intervento nel campo delle
attività assistenziali e quelle di accesso ai
servizi;
-
a disciplinare le modalità del controllo periodico
degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di
cui all'articolo 5, per verificarne la rispondenza
all'effettiva situazione di bisogno;
-
a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi
all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto
personale;
-
ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie
degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18,
comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione
all'integrazione lavorativa delle persone
handicappate;
-
a promuovere programmi di formazione di personale volontario
da realizzarsi da parte delle organizzazioni di
volontariato;
-
ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e
dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da
enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali
trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo
modalità fissate dalle regioni medesime.
l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e
familiare come prestazioni integrative degli interventi
realizzati dagli enti locali a favore delle persone con
handicap di particolare gravità, di cui
all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza
domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24
ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui
all'articolo 9, all'istituzione di servizi di
accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di
quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10,
comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di
assistenza nell'ambito di programmi previamente
concordati;
l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad
una vita indipendente alle persone con disabilità
permanente e grave limitazione dell'autonomia personale
nello svolgimento di una o più funzioni essenziali
della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le
modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla
persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani
personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con
verifica delle prestazioni erogate e della loro
efficacia.
Aggiornamento: La legge 21 maggio 1998, n. 162, ha disposto che
"Per l'attuazione delle misure previste dal comma 2, lettere
l-bis) e l-ter) del presente articolo 39, é autorizzata la
spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1998, di lire 60 miliardi per
l'anno 1999 e di lire 59 miliardi a decorrere dall'anno 2000,
da ripartire tra le regioni ai sensi dell'articolo 42, comma 2,
della presente legge, tenuto conto del numero di persone con handicap
di particolare gravità di cui all'articolo 3, comma 3,
della presente legge".
Art. 40.(note)
Compiti dei comuni
-
I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le
comunità montane e le unità sanitarie locali qualora
le leggi regionali attribuiscano loro la competenza attuano gli
interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel
quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma
di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, dando
priorità agli interventi di riqualificazione, di
riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
-
Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata legge
n. 142 del 1990 disciplinano le modalità di coordinamento
degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari,
educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e
l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti
con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento
previste dallo statuto stesso.
Art. 41
Competenze del ministro per gli affari sociali e costituzione del
comitato nazionale per le politiche dell'handicap
-
Il ministro per gli affari sociali coordina l'attività
delle amministrazioni dello stato competenti a realizzare gli
obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di
politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica
dell'attuazione della legislazione vigente in materia.
-
I disegni di legge del governo contenenti disposizioni concernenti
la condizione delle persone handicappate sono presentati previo
concerto con il ministro per gli affari sociali.il concerto con il
ministro per gli affari sociali é obbligatorio per i
regolamenti e per gli atti di carattere generale adotti in
materia.
-
Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1,
é istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri
il comitato nazionale per le politiche dell'handicap.
-
Il comitato é composto dal ministro per gli affari sociali,
che lo presiede, dai ministri dell'interno, del tesoro, della
pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale, nonché dai ministri per le riforme
istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento delle
politiche comunitarie. alle riunioni del comitato possono essere
chiamati a partecipare altri ministri in relazione agli argomenti
da trattare.
-
Il comitato é convocato almeno tre volte l'anno, di cui
una prima della presentazione al consiglio dei ministri del disegno
di legge finanziaria.
-
Il comitato si avvale di:
-
tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle
province autonome di trento e di bolzano designati dalla
conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie
autonome ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
16 dicembre 1989, n. 4/8;
-
tre rappresentanti degli enti locali designati
dall'associazione nazionale dei comuni italiani (anci) e
un rappresentante degli enti locali designato dalla lega
delle autonomie locali;
-
cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle
associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1
e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano
attività di promozione e tutela delle persone
handicappate e delle loro famiglie;
-
tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
-
Il comitato si avvale dei sistemi informativi delle amministrazioni
in esso rappresentate.
-
Il ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni
anno, presenta una relazione al parlamento sui dati relativi allo
stato di attuazione delle politiche per l'handicap in italia,
nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. a tal fine le
amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, le
regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla
presidenza del consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli
interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge.
nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione
é presentata entro il 30 ottobre.
-
Il comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, é
coadiuvato da una commissione permanente composta da un
rappresentante per ciascuno dei ministeri dell'interno, delle
finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, nonché da tre rappresentanti della presidenza
del consiglio dei ministri di cui uno del dipartimento per gli
affari sociali, uno del dipartimento per gli affari regionali, uno
del dipartimento per la funzione pubblica. la commissione é
presieduta dal responsabile dell'ufficio per le problematiche
della famiglia, della terza età, dei disabili e degli
emarginati, del dipartimento per gli affari sociali.
Aggiornamenti: La Corte costituzionale con la sentenza
21-29 ottobre 1992, n. 406 (in G.U. 1 s. s. 4/11/1992, n. 46) ha
dichiarato la illegittimità costituzionale del sesto comma di
questo articolo " nella parte in cui, con riguardo alla lettera
a), prevede che il Comitato " si avvale di", anziché
" é composto da" ".
Aggiornamenti: Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha
disposto che "sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali le funzioni del
soppresso Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui
al presente articolo 41".
Art. 41-bis ( Modificato dalla L. n. 162/1998 )
Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap.
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive
sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale
sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici,
privati e del privato sociale che esplicano la loro attività
nel campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle
persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse
al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla
legislazione vigente.
Aggiornamento: La legge 21 maggio 1998, n. 162, ha disposto che
"Per l'attuazione delle misure previste dal presente articolo
41-bis, é autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per
l'anno 1998 e di lire 46 miliardi per l'anno 1999".
Art. 41-ter ( Modificato dalla L. n. 162/1998 )
Progetti sperimentali.
-
Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e
coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi
previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente
legge.
-
Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio
decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la
valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1
nonchè i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per
il finanziamento dei progetti di cui al presente
articolo.
Aggiornamento: La legge 21 maggio 1998, n. 162, ha
disposto che "Per l'attuazione delle misure previste dal
presente articolo 41-ter, é autorizzata la spesa di lire 6
miliardi per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi per l'anno
1999".
Art. 42.(note)
Copertura finanziaria
-
Presso la presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per
gli affari sociali, é istituito il fondo per
l'integrazione degli interventi regionali e delle provincie
autonome in favore dei cittadini handicappati.
-
Il ministro per gli affari sociali provvede, sentito il comitato
nazionale per le politiche dell'handicap di cui
all'articolo 41, alla ripartizione annuale del fondo tra le
regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, in
proporzione al numero degli abitanti.
-
A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il
criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può
essere integrato da altri criteri, approvati dal comitato di cui
all'articolo 41, sentita la conferenza permanente per i
rapporti tra lo stato, le regioni e le provincie autonome di Trento
e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con riferimento a situazioni di particolare concentrazione
di persone handicappate e di servizi di alta specializzazione,
nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune
aree.
-
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a
realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in
favore delle persone handicappate in situazione di gravità e
agli interventi per la prevenzione.
-
Per le finalità previste dalla presente legge non possono
essere incrementate le dotazioni organiche del personale della
scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle
disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dal comma
6, lettera h).
-
E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno
1992 e di lire 150 miliari a decorrere dal 1993, da ripartire, per
ciascun anno, secondo le seguenti finalità:
-
lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle
commissioni di cui all'articolo 4;
-
lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno
all'estero per cure nei casi previsti dall'articolo
11;
-
lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di
istruzione dei minori ricoverati di cui all'articolo
12;
-
lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b);
-
lire 2 miliardi per le attrezzature per le università
di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);
-
lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di
incarichi a interpreti per studenti non udenti nelle
università di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera d);
-
lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera e);
-
lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per
l'anno 1993 per l'assunzione di personale docente di
sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado prevista
dall'articolo 13, comma 4;
-
lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale
docente prevista dall'articolo 14;
-
lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di
lavoro di cui all'articolo 15;
-
lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per
l'accesso ai servizi radiotelevisivi e telefonici
previsti all'articolo 25;
-
lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la
modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'articolo
27, comma 1;
-
lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le
agevolazioni per i genitori che lavorano, previste
dall'articolo 33;
-
lire 50 milioni per gli oneri d funzionamento del comitato e
della commissione di cui all'articolo 41;
-
lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53
miliardi e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il
finanziamento del fondo per l'integrazione degli
interventi regionali e delle province autonome in favore dei
cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente
articolo.
-
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi
a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
ministero del tesoro per il 1922, all'uopo utilizzando
l'accantonamento "provvedimenti in favore di portatori di
handicap".
-
Il ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 43.(note)
Abrogazioni
-
L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5
febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato
con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e
terzo dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono
abrogati.
Art. 44.
Entrata in vigore
-
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
NOTE
Nota all'art. 2:
-
Il testo dell'art. 4 dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale n. 5/1948,
è il seguente:
"Art. 4 (Funzioni della regione). - In armonia con la
Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello
Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli
interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle
riforme economico-sociali della Repubblica ... (Omissis)".
Nota all'art. 5:
-
L'art. 27 della legge n. 142/1990, recante norme in materia di
"Ordinamento delle autonomie locali", è il
seguente:
"Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione e
l'attuazione di opere di interventi o di programmi di
intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione,
l'azione integrata e coordinata di comuni, di provincie e
regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente
della regione o il presidente della provincia o il Sindaco, in
relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o
sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o
più dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalità, il finanziamento e di ogni altro connesso
adempimento .. (Omissis)".
Note all'art. 6:
-
Il testo dell'art. 53 della legge n. 833/1978,
sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale, come
modificato dall'art. 20 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463,
convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 368,
per effetto dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1985, n. 595,
è il seguente:
"Art. 53. - Le linee generali di indirizzo e le
modalità di svolgimento delle attività istituzionali
del Servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano
sanitario nazionale in conformità agli obiettivi della
programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente
l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-
sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni
meridionali.
Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su
proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale.
Il piano sanitario nazionale è sottoposto dal Governo al
Parlamento ai fini della sua approvazione con atto non
legislativo.
Contestualmente alla trasmissione da parte del Governo al
Parlamento del piano sanitario nazionale, il Governo presenta al
Parlamento il disegno di legge contenente sia le disposizioni
precettive ai fini della applicazione del piano sanitario
nazionale, sia le norme per il finanziamento pluriennale del
servizio sanitario nazionale, rapportate alla durata del piano
stesso, con specifica indicazione degli importi da assegnare al
fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 51 della
presente legge e dei criteri di ripartizione alle regioni.
Il Parlamento esaminata ed approva contestualmente il piano
sanitario nazionale, le norme precettive di applicazione e le norme
di finanziamento pluriennale.
Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento,
sentito il Consiglio sanitario nazionale, il cui parere si intende
positivo se non espresso entro sessanta giorni dalla
richiesta.
Il piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale e
può essere modificato nel corso del triennio con il rispetto
delle modalità di cui al presente articolo.
Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e le norme
finanziarie pluriennali di cui al precedente quinto comma sono
approvati e trasmessi dal Governo al Parlamento nel corso
dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, in tempo
utile per consentirne l'approvazione entro il 1 settembre
dell'anno stesso.
Le regioni predispongono e approvano i propri piani sanitari
regionali entro il successivo mese di novembre".
-
Il testo dell'art. 55 della citata legge n. 833/1978 è
il seguente:
"Art. 55 (Piani sanitari regionali). - Le regioni provvedono
all'attuazione del servizio sanitario nazionale in base ai
piani sanitari triennali, coincidenti con il triennio del piano
sanitario nazionale, finalizzati alla eliminazione degli squilibri
esistenti nei servizi e nelle prestazioni nel territorio
regionale.
I piani sanitari triennali delle regioni, che devono uniformarsi ai
contenuti e agli indirizzi del piano sanitario nazionale di cui
all'art. 53 e riferirsi agli obiettivi del programma regionale
di sviluppo, sono predisposti dalla giunta regionale, secondo la
procedura prevista nei rispettivi statuti per quanto attiene alla
consultazione degli enti locali e delle altre istituzioni ed
organizzazioni interessate. I piani sanitari triennali delle
regioni sono approvati con legge regionale almeno 120 giorni prima
della scadenza di ogni triennio.
Ai contenuti ed agli indirizzi del piano regionale debbono
uniformarsi gli atti e provvedimenti emanati dalle
regioni".
-
Il testo dell'art. 5, primo comma, della medesima legge n.
833/1978 è il seguente: "La funzione di indirizzo e
coordinamento delle attività amministrative delle regioni in
materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario,
anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica
nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della spesa
sanitaria nonché agli impegni derivanti dagli obblighi
internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata,
fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza
di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro
della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale".
-
Il testo dell'art. 27 della più volte citata legge n.
833/1978 è il seguente:
"Art. 27 (Strumenti informativi). - Le unità sanitarie
locali forniscono gratuitamente i cittadini di un libretto
sanitario personale. Il libretto sanitario riporta i dati
caratteristici principali sulla salute dell'assistito esclusi i
provvedimenti relativi a trattamenti sanitari obbligatori di cui al
successivo articolo 33. L'unità sanitaria locale
provvede alla compilazione ed all'aggiornamento del libretto
sanitario personale, i cui dati sono rigorosamente coperti dal
segreto professionale.
Tali dati conservano valore ai fini dell'anamnesi richiesta
dalla visita di leva. Nel libretto sanitario sono riportati, a cura
della sanità militare, gli accertamenti e le cure praticate
durante il servizio di leva.
Il libretto è custodito dall'interessato o da chi
esercita la potestà o la tutela e può essere
richiesto solo dal medico, nell'esclusivo interesse della
protezione della salute dell'intestatario.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, è approvato il modello del libretto
sanitario personale comprendente le indicazioni relative
all'eventuale esposizione a rischi in relazione alle condizioni
di vita e di lavoro.
Con lo stesso provvedimento sono determinate le modalità per
la graduale distribuzione a tutti i cittadini del libretto
sanitario, a partire dai nuovi nati. (Omissis)".
Nota all'art. 8:
-
Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri è il seguente:
"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome).
-
E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e
raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale
suscettibili di incidere nelle materie di competenza
regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla
politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla
giustizia.
-
La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio
dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra
circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto
conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e
delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per
gli affari regionali o, se tale incarico non è
attribuito, ad altro ministro. La Conferenza è
composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e
ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri inviata alle riunioni
della Conferenza i ministri interessati agli argomenti
iscritti all'ordine del giorno, nonché
rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti
pubblici.
-
La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali.
-
Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione
nel contingente della segreteria di personale delle regioni o
delle province autonome, il cui trattamento economico resta a
carico delle regioni o delle province di provenienza.
-
La Conferenza viene consultata:
-
sulle linee generali dell'attività normativa
che interessa direttamente le regioni e sulla
determinazione degli obiettivi di programmazione
economica nazionale e della politica finanziaria e di
bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in
base al comma 7 del presente articolo;
-
sui criteri generali relativi all'esercizio delle
funzioni statali di indirizzo e di coordinamento
inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le
province autonome e gli enti infraregionali,
nonché sugli indirizzi generali relativi alla
elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che
riguardano le competenze regionali;
-
sugli altri argomenti per i quali il Presidente del
Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il
parere della Conferenza.
-
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il ministro
appositamente delegato, riferisce periodicamente alla
commissione parlamentare per le questioni regionali sulle
attività della Conferenza.
-
Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
della commissione parlamentare per le questioni regionali che
deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme
aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al
riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi
a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che
da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla
Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione
di quelle che operano sulla base di competenze
tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle
questioni di carattere generale per le quali debbano anche
essere sentite tutte le regioni e province autonome,
determinando le modalità per l'acquisizione di
tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i
presidenti delle regioni e delle province autonome, (con
D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418, si è provveduto a
riordinare le funzioni della Conferenza di cui al presente
articolo e degli organismi a composizione mista
Stato-regioni, n.d.r.)".
Nota all'art. 9:
-
Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge n. 266/1991 (Legge
quadro sul volontariato) è il seguente:
"2. L'attività del volontariato non può
essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al
volontario possono essere soltanto rimborsate
dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata, entro limiti
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse".
Note all'art.
11:
-
Il testo degli articoli 7 e 8 del D.M. 3 novembre 1989 (Criteri per
la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso
centri di altissima specializzazione all'estero) è il
seguente:
"Art. 7 (Deroghe).
-
In caso di gravità ed urgenza nonché in caso di
ricovero in ospedale ubicato in una regione diversa da quella
di appartenenza, il centro regionale di riferimento, nel cui
territorio è presente l'assistito, può
autorizzare direttamente, in deroga alla procedura di cui
all'art. 4, le prestazioni all'estero, dandone
tempestiva comunicazione all'unità sanitaria lo-
cale competente.
-
Ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle
condizioni di cui all'art. 2, si prescinde dalla
preventiva autorizzazione per le prestazioni di comprovata
eccezionale gravità ed urgenza ivi comprese quelle
usufruite dai cittadini che si trovino già
all'estero. In tali casi la valutazione sulla sussistenza
dei presupposti e condizioni ed il parere sulle spese
rimborsabili sono dati dal centro di riferimento
territorialmente competente, sentita la commissione prevista
dal successivo art. 8. Le relative domande di rimborso devono
essere presentate all'unità sanitaria locale
competente entro tre mesi dall'effettuazione della
relativa spesa a pena di decadenza dal diritto al
rimborso.
-
Deroghe alle disposizioni ed ai criteri di cui al precedente
art. 6 possono essere disposte, qualora le spese che restano
a carico dell'assistito, siano particolarmente elevate in
relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare
dell'assistito stesso, dalla regione d'intesa con il
Ministro della sanità che determina, per i singoli
casi, il concorso globale complessivo massimo erogabile,
sentita la commissione di cui all'art. 8.
-
In caso di prestazioni usufruite ai sensi dell'art. 22,
paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento CEE n.
1408/71 e delle analoghe disposizioni delle vigenti
convenzioni internazionali di reciprocità, possono
essere concessi, con la procedura di cui al comma precedente,
concorsi nelle spese di carattere strettamente sanitario di
cui all'art. 6 che restano a carico dell'assistito,
qualora le predette spese siano particolarmente elevate in
relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare
dell'assistito stesso.
Art. 8 (Commissione centrale).
-
Presso il Ministero della sanità - Ufficio per
l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, è
istituita una commissione, con la partecipazione dei
rappresentanti delle regioni e di responsabili dei centri
regionali di riferimento, che esprime pareri sugli indirizzi
necessari ad assicurare omogeneità di comportamento in
tutto il territorio nazionale nella attuazione delle
disposizioni del presente decreto e formula proposte in
materia di assistenza sanitaria all'estero.
-
A tali fini e in attuazione di quanto disposto dall'art.
3, sesto comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, le
regioni emanano le direttive necessarie per
l'acquisizione dei dati statistici relativi alle
prestazioni di assistenza sanitaria all'estero attraverso
schede informative il cui schema di massima è
predisposto dal Ministero della sanità".
-
Il testo dell'art. 5 della legge n. 833/1978 già citata,
è stato integralmente riportato nella nota all'art. 6.
Note all'art.
13:
-
La legge n. 360/1976 reca: "Modifica dell'art. 1 della
legge 26 ottobre 1952, n. 1463, statizzazione delle scuole
elementari per ciechi".
-
La legge n. 517/1977 reca: "Norme sulla valutazione degli
alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione
nonché altre norme di modifica dell'ordinamento
scolastico".
-
Il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990 è stato
già pubblicato nella nota all'art. 5.
-
Il D.P.R. n. 419/1974 reca norme in tema di: "Sperimentazione
e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed
istituzione dei relativi istituti".
-
Il D.P.R. n. 616/1977 dà attuazione alla delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di
trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a
statuto ordinario.
Note all'art.
14:
-
Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 399/1988 (Norme risultanti
dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio
1988/1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto
scuola) è il seguente):
"Art. 26 (Aggiornamento e formazione in servizio del personale
ispettivo, direttivo, docente ed educativo, amministrativo, tecnico
ed ausiliario).
-
Nei limiti e con le modalità stabilite dall'art.
14, comma 12, e sempre che sia possibile la sostituzione con
personale in servizio, considerato anche il contingente delle
dotazioni organiche aggiuntive (DOA) o di personale in
soprannumero assegnato ai circoli ed istituti ai sensi
dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono
essere programmati dal collegio dei docenti ed autorizzati
dal capo di istituto periodi di esonero totale o parziale
dall'insegnamento, allo scopo di consentire la
partecipazione individuale ad iniziative anche straordinarie
di aggiornamento disciplinare e metodologico-didattico
realizzate presso università ed istituti di ricerca o
attraverso corsi organizzati dal Ministero della pubblica
istruzione o dallo stesso autorizzati presso istituti
scientifici, enti culturali o associazioni professionali del
personale della scuola, giuridicamente riconosciuti. Le
iniziative di aggiornamento sono gestite tenendo conto anche
dei criteri stabiliti per l'utilizzazione annua del
personale.
-
Il collegio dei docenti, sulla base del programma pluriennale
definito, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto, dal Ministero
della pubblica istruzione, formula obiettivi, criteri e
modalità organizzative per la partecipazione e la
realizzazione delle iniziative di formazione in servizio e
per la verifica collegiale delle iniziative stesse. I docenti
che hanno partecipato a tali iniziative presentano al
collegio dei docenti, alla conclusione delle esperienze
formative, una relazione scritta o altri materiali
strutturati, appositamente elaborati, che illustrino
contenuti, metodi ed obiettivi delle esperienze stesse, per
attivare processi di trasferimento e di pratica attuazione
nell'ambito della scuola. La predetta relazione e la
certificazione rilasciata a conclusione delle attività
formative sono inserite, a richiesta del docente, nel
fascicolo personale. Il piano deliberato dal collegio dei
docenti di cui all'art. 14, comma 5, riserva alla
formazione in servizio dei docenti in impegno fino a quaranta
ore.
-
Per le attività di aggiornamento deliberate dal
collegio dei docenti, quest'ultimo definisce gli
obiettivi e le modalità organizzative per la
realizzazione e la verifica delle iniziative stesse,
nonché per la partecipazione dei docenti, fermi
restando gli obblighi di servizio.
-
Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, in sede di
negoziazione decentrata a livello nazionale, il Ministro
della pubblica istruzione presenta alle organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente
decreto il piano nazionale di aggiornamento per il personale
appartenente alle tre aree del comparto scuola; in tale sede
saranno, altresì, definiti modalità e criteri
di esonero dal servizio per la partecipazione ad iniziative
di aggiornamento del personale ispettivo, direttivo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario".
-
Il testo dell'art. 4 della legge n. 168/1988 (Istituzione del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica) è il seguente:
"Art. 4 (Coordinamento dell'istruzione universitaria con
gli altri gradi di istruzione).
-
Il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, nelle materie di rispettiva competenza che
importino problematiche interessanti i due settori di
istruzione, attuano ogni opportuna forma di intesa e di
collaborazione, al fine di realizzare un idoneo coordinamento
tra l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni
altro ordine e grado.
-
In particolare il Ministro della pubblica istruzione sente il
Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
-
sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione
per il personale ispettivo direttivo e docente delle
scuole di ogni ordine e grado, attuate in
collaborazione con le università ed
eventualmente con gli Istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), i
cui oneri fanno carico al bilancio del Ministero della
pubblica istruzione;
-
sulle iniziative per la revisione dei programmi della
scuola secondaria superiore ai fini della prosecuzione
della formazione in ambito universitario.
-
Il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica sente il Ministro della pubblica
istruzione per tutti i problemi inerenti alla formazione,
anche sotto l'aspetto pedagogico, di coloro che seguono
corsi di studio universitari che prevedono sbocchi
nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonché per il rilascio dei relativi titoli di
studio.
-
Il Ministro favorisce, anche mediante lo stanziamento di
appositi fondi, le iniziative delle università
rivolte, nei diversi ambiti disciplinari ed eventualmente
anche d'intesa con gli IRRSAE, alla preparazione
all'insegnamento, allo sviluppo della ricerca ed alla
sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche nelle
scuole di ogni ordine e grado. Favorisce altresì le
iniziative assunte dalle università, d'intesa con
organismi dell'amministrazione scolastica, per promuovere
l'interscambio culturale tra università e
scuola.
-
Per lo svolgimento delle attività previste dal
presente articolo i Ministri si avvalgono di una commissione
di esperti composta da:
-
tre membri designati dal Consiglio nazionale della
pubblica istruzione (CNPI);
-
tre membri designati dal CUN;
-
due membri designati dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), in
rappresentanza delle forze imprenditoriali e di quelle
di lavoro;
-
un rappresentante designato dal CNST;
-
un rappresentante degli IRRSAE designato dalla
Conferenza dei presidenti;
-
tre esperti designati dal Ministro della pubblica
istruzione;
-
tre esperti designati dal Ministro, con esperienza in
campo formativo.
-
Le disposizioni attuative del comma 5 sono dettate con
decreto interministeriale".
-
Il testo dell'art. 4, secondo comma, lettera l), del D.P.R. n.
416/1974 (Istituzione e riordinamento di organi collegiali di
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica) è il
seguente: "Il collegio dei docenti: a)-i) (omissis); l)
esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile
recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento
degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e
sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella
scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogico e di
orientamento".
-
Il testo dell'art. 4 della legge n. 341/1990 (Riforma degli
ordinamenti didattici universitari) è il seguente:
"Art. 4 (Diploma di specializzazione).
-
Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente
alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non
inferiore a due anni finalizzato alla formazione di
specialisti in settori professionali determinati, presso le
scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
-
Con una specifica scuola di specializzazione articolata in
indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i
dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali
facoltà di magistero, le università provvedono
alla formazione, anche attraverso attività di
tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole
secondarie, prevista dalle norme del relativo stato
giuridico. L'esame finale per il conseguimento del
diploma ha valore di esame di Stato ed abilita
all'insegnamento per le aree disciplinari cui si
riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi
rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono
titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di
insegnamento nelle scuole secondarie.
-
Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel
termine e con le modalità di cui all'articolo 3,
comma 3, sono definiti la tabella della scuola di
specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del
presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un
periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di
studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla
preparazione professionale con riferimento alle scienze
dell'educazione e all'approfondimento metodologico e
didattico delle aree disciplinari interessate nonché
attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con
decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri
di ammissione alla scuola di specializzazione
all'insegnamento e le modalità di svolgimento
dell'esame finale. Si applicano altresì le
disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 8.
-
Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui
al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime
modalità, di concerto altresì con i Ministri di
grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono
determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2
che in relazione a specifici profili professionali danno
titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per
l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno
titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico
impiego".
-
Il testo dell'art. 9 della medesima legge n. 341/1990 è
il seguente:
"Art. 9 (Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di
laurea e di specializzazione).
-
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o più decreti del Presidente della
Repubblica, adottati su proposta del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli ordinamenti
didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di
laurea e delle scuole di specializzazione e le rispettive
tabelle.
-
I decreti di cui al comma 1 sono emanati su conforme parere
del CUN, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di
cui all'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sentiti, per le rispettive
materie, i rappresentanti dei collegi e degli ordini
professionali, nell'osservanza dei seguenti
criteri:
-
devono rispettare la normativa comunitaria in
materia;
-
devono realizzare una riduzione delle duplicazioni
totali o parziali e la ricomposizione o la
riconversione innovativa degli insegnamenti secondo
criteri di omogeneità disciplinare, tenendo
conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree
scientifiche e professionali;
-
devono determinare le facoltà e la collocazione
dei corsi nelle facoltà, secondo criteri di
omogeneità disciplinare volti ad evitare
sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi, e
dettare norme per il passaggio degli studenti dal
precedente al nuovo ordinamento;
-
devono individuare le aree disciplinari, intese come
insiemi di discipline scientificamente affini
raggruppate per raggiungere definiti obiettivi
didattico-formativi, da includere necessariamente nei
curricula didattici, che devono essere adottati dalle
università, al fine di consentire la
partecipazione agli esami di abilitazione per
l'esercizio delle professioni o l'accesso a
determinate qualifiche funzionali del pubblico
impiego;
-
devono precisare le affinità al fine della
valutazione delle equipollenze e per il conseguimento
di altro diploma dello stesso o diverso livello;
-
devono tenere conto delle previsioni occupazionali.
-
Con la medesima procedura si provvede alle successive
modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi 1
e 2.
-
Il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del
CUN, i criteri generali per la regolamentazione
dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi
per i quali sia prevista una limitazione nelle
iscrizioni.
-
Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 6, e
dell'art. 4, comma 4, con decreti del Presidente della
Repubblica adottati su proposta del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono
essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego
e le attività professionali per accedere ai quali sono
richiesti i titoli di studio previsti dalla presente
legge.
-
Con decreto del Presidente della Repubblica adottato su
proposta del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del
CUN, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e
quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo
dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso
alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali
ne è prescritto il possesso".
-
Il D.P.R. n. 417/1974 contiene "Norme sullo stato giuridico
del personale docente direttivo ed ispettivo della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica dello Stato". - Il D.P.R.
n. 970/1975 reca: "Norme in materia di scuole aventi
particolari finalità".
-
Il testo dell'art. 65 della legge n. 270/1982 (Revisione della
disciplina del reclutamento del personale docente della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione
degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione
di precariato e sistemazione del personale precario esistente)
è il seguente:
"Art. 65 (Validità dei titoli di specializzazione
conseguiti in base a norme vigenti prima dell'entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.
970). - La validità dei titoli di specializzazione di cui
all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, è estesa anche ai
fini delle immissioni in ruolo previste dalla legge 9 agosto 1978,
n. 463, e delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge.
Sono ritenuti validi altresì quali titoli di
specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima
della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se il loro conseguimento
abbia avuto luogo dopo tale data, purché a seguito di corsi
indetti prima della data medesima".
Nota all'art. 15:
-
Il testo dell'art. 14, decimo comma, della legge n. 270/1982
già citata in nota all'art. 14 è il seguente:
"l'utilizzazione può essere disposta per programmi
di ricerca o per iniziativa nel campo educativo scolastico,
ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da concordarsi con
l'istituzione interessata e secondo le modalità e
criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione".
Note all'art. 17:
-
Il testo dell'art. 3, primo comma, lettere l) e m), della legge
n. 845/1978 (Legge quadro in materia di formazione professionale)
è il seguente: "Le regioni esercitano, ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione, la potestà
legislativa in materia di orientamento e di formazione
professionale in conformità ai seguenti principi:
-
-i (omissis);
-
realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che
garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli
ostacoli di ordine economico e sociale che condizionano le
possibilità di frequentare i corsi;
-
promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali
competenti, idonei interventi di assistenza psico-
pedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi
affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni
fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo
inserimento nell'attività formativa e favorirne
l'integrazione sociale".
-
Il testo dell'art. 8, primo comma, lettere g) ed h), della
stessa legge n. 845/1978, è il seguente: "Le regioni
attuano di norma iniziative formative dirette: a)-f) (omissis); g)
alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a
causa di infortunio o malattia; h) alla formazione di soggetti
portatori di menomazioni fisiche o sensoriali che non risultino
atti a frequentare i corsi normali".
-
Il testo dell'art. 5 della medesima legge n. 845/1978 è
il seguente:
"Art. 5 (Organizzazione delle attività). - Le regioni,
in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di
sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di
attuazione per le attività di formazione
professionale.
L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti
è realizzata:
-
direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere
interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario,
il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi
del piano;
-
mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano
emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali
dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli
imprenditori o di associazioni con finalità formative
e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento
cooperativo.
Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono
possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti
requisiti:
-
avere come fine la formazione professionale;
-
disporre di strutture, capacità organizzativa e
attrezzature idonee;
-
non perseguire scopi di lucro;
-
garantire il controllo sociale delle attività;
-
applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro
di categoria;
-
rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di
attività;
-
accettare il controllo della regione, che può
effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo
dei finanziamenti erogati.
Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese
o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione,
aggiornamento riqualificazione e riconversione, nel rispetto di
quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.
Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo
di imposta o tassa.
Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti
locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate
dalle regioni".
-
Il testo dell'art. 8 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti
finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario)
è il seguente:
"Art. 8 (Partecipazione al gettito di imposte erariali). -
Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato
al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto
indicate:
-
il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli
minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
-
il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei
diritti erariali sugli spiriti;
-
il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla
birra;
-
il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo
zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie
zuccherine;
-
il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas
incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi
con la compressione;
-
il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei
tabacchi.
Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo
dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al
territorio delle Regioni a statuto ordinario ed affluiti alle
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno
finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei
rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno.
Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di
aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano
disposte successivamente alla entrata in vigore della presente
legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o
maggiori spese a carico del bilancio statale.
La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile
alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal
precedente comma è determinata con la legge di
bilancio.
Il fondo comune e ripartito fra le Regioni a statuto ordinario con
decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le
finanze nel modo seguente:
-
per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione
residente in ciascuna Regione, quale risulta dai dati
ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi
al penultimo anno antecedente a quello della
devoluzione;
-
per un decimo in proporzione diretta alla superficie di
ciascuna Regione, quale risulta dai dati ufficiali
dell'Istituto centrale di statistica relativi al
penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;
-
per i tre decimi, fra le Regioni in base ai seguenti
requisiti:
-
tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale,
relativo al penultimo anno antecedente a quello della
devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali
dell'Istituto centrale di statistica;
-
grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno
antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal
numero degli iscritti nelle liste di collocamento
appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati
ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
-
carico pro capite dell'imposta complementare progressiva
sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli
nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione,
quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero
delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti
di attuazione della riforma tributaria, il carico pro capite
sarà riferito ad altra imposta corrispondente.
La determinazione delle somme spettanti alle Regioni sui tre decimi
del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione
residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto
centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a
quello della ripartizione, nonché in base alla somma dei
punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla
presente legge.
Al pagamento delle somme spettanti alle Regioni, il Ministero del
tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a
ciascuna Regione.
Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto
centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi
alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non
oltre i due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del
fondo comune di cui alla lettera C) del quinto comma del presente
articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione
inversamente proporzionale al reddito medio pro capite di ciascuna
Regione.
Nota all'art.
18:
-
Il capo II del titolo II del libro I del codice civile contiene la
disciplina in materia di associazioni e fondazioni.
Nota all'art.
19:
-
La legge n. 482/1968 reca norme in tema di "Disciplina
generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private".
Nota all'art. 21:
-
Le categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla
legge n. 648/1950 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni
di guerra), comprendono le seguenti minorazioni:
"TABELLA A"
LESIONI ED INFERMITA'; CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O
AD ASSEGNO RINNOVABILE
PRIMA CATEGORIA
-
La perdita dei quattro arti, fino al limite della perdita totale
delle due mani e dei due piedi insieme.
-
La perdita dei tre arti, e quella totale delle due mani e di un
piede insieme.
-
Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che
abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e
permanente.
-
Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale
riduzione della acutezza visiva da permettere appena il conteggio
delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
-
Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano
prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza
visiva dell'altro ridotto tra 1/50 e 1/25 della normale
(Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - o).
-
La perdita di ambo gli arti superiori, fino al limite della perdita
totale delle due mani.
-
Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e
sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche,
demenza epilettica, distimie gravi, ecc.), che rendano
l'individuo incapace a qualsiasi attività.
-
Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo
spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da
portare, o isolatamente o nel loro complesso, profondi ed
irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla
vita organica e sociale.
-
La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o
amputazione delle cosce).
-
La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso lato
(disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
-
La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello stesso
lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della
coscia).
-
La perdita totale di una mano e di due piedi.
-
Le perdite totale di una mano e di un piede.
-
La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ovvero la
perdita totale di due pollici e di altre sette o sei dita.
-
La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle
mani.
-
La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due
dell'altra mano.
-
La perdita totale di ambo i piedi.
-
Le cachessie ed il marasma dimostratisi ribelli a cura.
-
Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e
tutte le altre infermità e le lesioni organiche e funzionali
permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta
incapacità a proficuo lavoro.
-
Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari, e tutti
gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca
tali da determinare un grave ostacolo alla masticazione e alla
deglutizione e da costringere a speciale alimentazione con
conseguente notevole deperimento organico.
-
L'anchilosi temporo-mascellare permanente e completa.
-
Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco,
quando per sede e volume, o grado di evoluzione, determinano
assoluta incapacità lavorativa o imminente pericolo di
vita.
-
L'ano preternaturale.
-
La perdita totale anatomica di sei dita delle mani, compresi anche
i pollici e gli indici, o la perdita totale anatomica di otto dita
delle mani, compreso o non uno dei pollici.
-
La disarticolazione di un'anca e l'anchilosi completa della
stessa, se unità a grave alterazione funzionale del
ginocchio corrispondente.
-
L'amputazione di una coscia o gamba con moncone residuo tale da
non permettere in modo assoluto e permanente l'applicazione
dell'apparecchio protesico.
-
Sordità bilaterale organica assoluta e permanente, quando si
accompagni alla perdita o disturbi gravi e permanenti della
favella.
SECONDA CATEGORIA
-
Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da
ridurre l'acutezza visiva binoculare fra 1/50 ed 1/25 della
normale.
-
La sordità bilaterale organica assoluta e permanente
(Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - d).
-
Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti
gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca
tali da ostacolare la masticazione, la deglutizione o la favella,
oppure da apportare notevoli deformità, nonostante la
protesi.
-
L'anchilosi temporo-mascellare incompleta, ma grave e
permanente con notevole ostacolo alla masticazione.
-
Le lesioni gravi e permanenti dell'apparecchio respiratorio, o
di altri apparecchi e sistemi organici, determinate dall'azione
di gas o di vapori comunque nocivi.
-
Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della
trachea e dei polmoni, che arrechino grave e permanente dissesto
alla funzione respiratoria.
-
Le gravi malattie del cuore con sintomi palesi di scompenso, e le
gravi e permanenti affezioni del pericardio, quando per la loro
gravità non siano da ascriversi al numero 19 della prima
categoria.
-
Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare
accertate clinicamente, o radiologicamente o batteriologicamente, o
con tutti i convenienti mezzi scientifici, che per la loro
gravità non siano tali da doversi ascrivere alla prima
categoria (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - e).
-
Le lesioni od affezioni del tubo gastroenterico e delle glandole
annesse con grave e permanente deperimento della
costituzione.
-
Le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale (encefalo e
midollo spinale), che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze
gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato
ai numeri 7 e 8 della prima categoria.
-
L'immobilità del capo in completa flessione od
estensione da causa inamovibile, oppure la rigidità totale e
permanente, o l'incurvamento notevole permanente della colonna
vertebrale.
-
Le paralisi permanenti, sia di origine centrale, che periferiche,
interessanti i muscoli o gruppi muscolari, che presiedono a
funzioni essenziali della vita, e che per i caratteri e la durata
si giudicano inguaribili.
-
Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo,
quando per la loro gravità non debbano ascriversi al numero
22 della prima categoria.
-
Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti degli organi
emopoietici.
-
Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti dell'apparecchio
genito-urinario.
-
La evirazione (perdita completa del pene e dei testicoli).
-
La incontinenza delle feci grave e permanente, da lesione organica,
la fistola rettovescicale, la fistola uretrale posteriore e le
fistole epatica, pancreatica, splenica, gastrica ed intestinale
ribelli ad ogni cura.
-
L'artrite cronica che, per la molteplicità e
l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato
gravemente la funzione di due o più arti.
-
La perdita del braccio o avambraccio destro sopra il terzo
inferiore. (vedansi avvertenze alle tabelle A e B - b).
-
La perdita totale delle cinque dita della mano destra e di due
delle ultime quattro dita della mano sinistra. (Vedansi avvertenze
alle tabelle A e B - b).
-
La perdita di una coscia a qualunque altezza.
-
L'anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del
ginocchio. 23. L'amputazione medio tarsica, o la
sotto-astragalica, dei due piedi.
TERZA CATEGORIA.
-
Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che abbiano
prodotta cecità assoluta e permanente con l'acutezza
visiva dell'altro ridotta da meno di 1/25 a 1/12 della
normale.
-
Le vertigini labirintiche gravi e permanenti. (Vedansi avvertenze
alle tabelle A e B - d).
-
La perdita della lingua o le lesioni gravi e permanenti di essa,
tali da ostacolare notevolmente la favella e la deglutizione.
-
La perdita o i disturbi gravi e permanenti della favella.
-
La perdita del braccio o dell'avambraccio sinistro
(disarticolazione od amputazione, sopra il terzo inferiore
dell'uno o dell'altro).
-
La perdita totale della mano destra, o la perdita totale delle dita
di essa.
-
La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, compresi ambo i
pollici.
-
La perdita totale delle cinque dita della mano sinistra, insieme
con quella di due delle ultime quattro ditta della mano
destra.
-
La perdita totale del pollice e dell'indice delle due
mani.
-
La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e
di altre quattro dita fra le due mani con integrità
dell'altro pollice.
-
La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le
due mani, che non siano i pollici.
-
La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
-
La perdita totale o quasi del pene.
-
La perdita di ambo i testicoli.
-
L'anchilosi totale della spalla destra in posizione viziata e
non parallela all'asse del corpo".
Note all'art. 24:
-
I riferimenti relativi alla legge n. 13/1989 sono stati già
riportati in nota all'art. 23.
-
La legge n. 118/1971 converte in legge il D.L. 30 gennaio 1971, n.
5, e reca nuove norme in favore di mutilati ed invalidi
civili.
-
Il D.P.R. n. 384/1978 approva il regolamento di attuazione
dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei
mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche
e trasporti pubblici.
-
Per i riferimenti alla legge n. 13/1989 e al D.M. 14 giugno 1989,
n. 236, si rinvia alla nota all'art. 23.
-
La legge n. 89/1939 contiene norme sulla "Tutela delle cose di
interesse artistico o storico".
-
La legge n. 1497/1939, reca norme sulla "Protezione delle
bellezze naturali".
-
Il testo degli articoli 4 e 5 della legge n. 13/1989 (per i cui
riferimenti si rinvia alla nota dell'art. 23) è il
seguente:
Art. 4.
-
Per gli interventi di cui all'art. 2, ove l'immobile sia
soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, le regioni, o le autorità da esse
subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda,
anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.
-
La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad
assenso.
-
In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni
successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni
culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi
giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
-
L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia
possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene
tutelato.
-
Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura
e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in
rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con
riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate
dall'interessato.
Art. 5.
-
Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica
ai sensi dell'art. 2 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, sulla
domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della
predetta legge la competente soprintendenza è tenuta a
provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della
domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 4 e
5".
-
Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 164/1956, recante:
"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni", è il seguente:
"Art. 7 (Idoneità delle opere provvisionali). - Le
opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a
regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono
essere conservate in efficienza per la intera durata del
lavoro.
Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve
provvedere alla loro revisione per eliminare quelli non ritenuti
più idonei".
-
Il testo del terzo comma dell'art. 15 della legge n. 47/1985
che reca: "Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere abusive" è il seguente:
"L'approvazione della variante deve comunque essere
richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei
lavori".
-
Il testo del secondo comma dell'art. 26 della predetta legge n.
47/1985 è il seguente: "Nei casi di cui al comma
precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il
proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al
sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla
progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto
delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie
vigenti".
-
Il testo dell'art. 32, comma 20, della legge n. 41/1986 (Legge
finanziaria 1986) è il seguente: "20. Non possono
essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di
opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in
materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono
altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici
contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in
contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.
-
Il testo dell'art. 3 della legge n. 457/1978 (Norme per
l'edilizia residenziale) è il seguente:
"Art. 3 (Competenze del Comitato per l'edilizia
residenziale). - Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla
base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:
-
predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le
eventuali revisioni;
-
provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;
-
indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli
operatori, in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei
contributi fra le diverse categorie interessate e programmi
articolati in relazione alle varie forme di intervento;
-
adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalità
di erogazione dei flussi finanziari;
-
effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi, con
particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al
rispetto dei costi di costruzione consentiti; f) effettua la
raccolta e la elaborazione dei dati relativi all'edilizia
residenziale con particolare riguardo alle determinazioni del
fabbisogno abitativo;
-
propone al C.I.P.E. i criteri per l'assegnazione e per la
fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale
pubblica;
-
promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione e la
gestione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazione di
edilizia residenziale comunque fruenti del contributo dello
Stato;
-
determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;
-
determina le modalità per il finanziamento,
l'affidamento e la realizzazione, da effettuarsi anche
direttamente da parte delle regioni, dei programmi di cui al
precedente articolo 2, lettera f);
-
determina le modalità per l'espletamento di concorsi, da
effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, per
l'abilitazione preventiva, sulla base dei requisiti di
qualità e di costo predeterminati, di prodotti e materiali
da porre a disposizione dei soggetti che attuano i programmi;
-
stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono
osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli
interventi;
-
propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del secondo comma
dell'articolo 19 e del secondo comma dell'articolo 20,
della misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi
di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato,
sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni
dell'I.S.T.A.T., nonché la misura dell'aggiornamento
previsto dal secondo comma dell'articolo 16;
-
redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407, sullo stato
di attuazione dei programmi di edilizia residenziale e sulle
previsioni di intervento;
-
riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per
sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia
residenziale alle esigenze più urgenti, anche in relazione a
pubbliche calamità;
-
propone al Comitato interministeriale per il credito e risparmio i
criteri e le direttive cui gli istituti di credito fondiario e la
Cassa depositi e prestiti dovranno attenersi nella concessione dei
finanziamenti da destinare ai programmi di cui alla lettera c)
dell'articolo 2 (2/b).
Il Comitato per l'edilizia residenziale determina i criteri e le
modalità di impiego, anche in deroga alle vigenti norme sulla
contabilità generale dello Stato e sulle opere di conto dello
Stato, dei finanziamenti previsti dalla lettera f) del precedente art.
2 e di quelli destinati ad interventi straordinari di cui al punto q)
del presente articolo.
Le deliberazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, ad
eccezione di quelle relative all'esercizio di funzioni consultive,
sono rese esecutive con provvedimento del suo presidente".
-
Il testo dell'art. 32, comma 21, della legge n. 41/1986
già citata è il seguente: "21. Per gli edifici
pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero
384 (139), dovranno essere adottati da parte delle amministrazioni
competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche
entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge".
Note all'art. 26:
-
Il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990 già
citata, è stato riportato in nota all'art. 5.
-
Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 384/1978, già citato
in nota all'art. 24, è il seguente:
"Art. 20 (Treni, stazioni, ferrovie). - Le principali stazioni
ferroviarie dovranno essere dotate di passerelle, rampe mobili o
altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare
l'accesso al treno alle persone con difficoltà di
deambulazione.
Per consentire lo stazionamento dell'invalido in carrozzella
all'interno delle carrozze ferroviarie dovrà essere
opportunamente modificato ed attrezzato un adeguato numero di
carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione
sulle linee principali.
In ogni caso dovrà essere riservato un numero adeguato di
posti a sedere per le persone non deambulanti o con
difficoltà di deambulazione e dovrà essere consentito
il trasporto gratuito delle carrozzelle.
Il Ministero dei trasporti stabilirà le modalità ed i
criteri di attuazione delle norme di cui al presente
articolo".
Note all'art. 27:
-
Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 97/1986
(Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore
aggiunto con aliquota ridotta per i veicoli adattati agli
invalidi), come modificato dall'art. 27 della legge qui
pubblicata, è il seguente:
"Art. 1.
-
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e
le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri
cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se
con motore Diesel, adattati ad invalidi per ridotte o impedite
capacità motorie, anche prodotti in serie, sono assoggettate
all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per
cento.
-
L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli
acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo
tipo di quello acquistato o importato in precedenza con
l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno
quattro anni dalla data dell'acquisto o della importazione
precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico
registro automobilistico risulti che il veicolo acquistato o
importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato
è stato cancellato da detto registro a norma
dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393.
II-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade
qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida
delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data
dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi
l'invalido provvede al versamento della differenza tra
l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa
all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato".
-
Il testo dell'art. 81, comma 9, del testo unico delle norme
sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come
sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 111/1988,
è il seguente: "9. Il decreto di cui al comma 8
è emanato previo parere, per gli aspetti relativi ai
portatori di handicap, di un apposito comitato tecnico istituito
con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
della sanità. Il Comitato ha anche il compito di fornire
alle commissioni mediche- locali, informazioni sul continuo
progresso tecnico- scientifico che ha riflessi sulla guida di
veicoli a motore da parte dei portatori di handicap".
Nota all'art.
28:
-
Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 384/1978 già citato
in nota all'art. 24 è il seguente:
"Art. 6 (Contrassegno speciale). - Ai minorati fisici con
capacità di deambulazione sensibilmente ridotte è
rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza
(anche tramite le associazioni di categoria legalmente
riconosciute), uno speciale contrassegno che deve essere apposto
sulla parte anteriore del veicolo per poter esercitare la
facoltà di cui al precedente articolo. Il prototipo di tale
contrassegno, che deve contenere appositi spazi per
l'indicazione a caratteri indelebili delle generalità e
del domicilio del minorato, sarà predisposto ed approvato
con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello
dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
Il contrassegno è valido per tutto il territorio
nazionale".
Nota all'art.
29:
-
Il testo dell'art. 1 della legge n. 15/1991 (Norme intese a
favorire la votazione degli elettori non deambulanti) è il
seguente:
"Art. 1.
-
In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo
alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti gli
elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono
iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono
esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia
allocata in sede già esente da barriere architettoniche e
che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa
esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione
medica rilasciata dall'unità sanitaria lo- cale.
-
Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o più
collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato
della Repubblica o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali
si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione
scelta dell'elettore non deambulante per la votazione deve
appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo
collegio, senatoriale o provinciale, o alla medesima
circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui
liste l'elettore stesso è iscritto.
-
Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non
deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del
comune.
-
Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente
del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della
sezione e di essi è presa nota nel verbale
dell'ufficio.
-
I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati
gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione
di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio
elettorale".
Nota all'art. 31:
-
Il testo dell'art. 3, primo comma, della legge n. 457/1978
già citata in nota all'art. 24, con l'aggiunta della
lettera r-bis) operata dalla legge qui pubblicata, è il
seguente: "Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla
base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:
a), r) (Omissis);
r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la
concessione di contributi in conto capitale a comuni, istituiti
autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la
realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di
alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di
assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari
tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di
gravità o con ridotte o impedite capacità
motorie".
Nota all'art. 34:
-
Il testo dell'art. 26, terzo comma, della legge n. 833/1978
già citata è il seguente: "Con decreto del
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, sono approvati un nomenclatore tariffario delle protesi
e i criteri per la sua revisione periodica".
Nota all'art. 35:
-
Per i riferimenti relativi alla legge n. 184/1983 si rinvia alla
nota all'art. 10.
Nota all'art. 38:
-
Il testo dell'art. 26 della legge n. 833/1978 già citata
è il seguente: "Art. 26 (Prestazioni di
riabilitazione). - Le prestazioni sanitarie dirette al recupero
funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate
dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi.
L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di
fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni
con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o
anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge,
stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal
Ministro della sanità, sentito il consiglio sanitario
nazionale.
Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti
e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo
comma dell'art. 3.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario
delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica".
Nota all'art. 40:
-
Il testo dell'art. 4 della legge n. 142/1990 già citata
nella nota all'art. 5 è il seguente:
"Art. 4 (Statuti comunali e provinciali).
-
I comuni e le province adottano il proprio statuto.
-
Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge,
stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione
dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli
organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le
forme della collaborazione fra comuni e province, della
partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei
cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
3.Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto
favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale
maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in
successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto
è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle
modifiche statutarie.
-
Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente
organo regionale, lo statuto è pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio
dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero
dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli
statuti. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
regione".
Nota all'art. 42:
-
Per il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 si veda in
nota all'art. 8.
Nota all'art. 43:
-
L'art. 230 del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche, emanate in virtù dell'art. 1, n. 3 della
legge 31 gennaio 1926, n. 100, sull'istruzione elementare, post
elementare, e sulle sue opere di integrazione, approvato con R.D.
n. 576/1928, riguardava l'affidamento alle facoltà
mediche del Regno del compito di promuovere gli studi di
morfologia, psicologia, nonché l'affidamento al
Ministero della pubblica istruzione dell'assistenza e
dell'istruzione dei fanciulli con handicap.
-
L'art. 415 del regolamento generale sui servizi
dell'istruzione elementare, approvato con R.D. n. 1297/1928,
riguardava all'allontanamento definitivo dell'alunno con
problemi psichici dalle normali classi e la sua assegnazione a
classi differenziali.
-
Il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 28 della legge n.
118/1971 già citata, era il seguente:
"L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi
normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano
affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche
di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso
l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi
normali.
Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e
mutilati civili alle scuole medie superiori ed
universitarie".
Aggiornamenti
Il D.L. 26 agosto 1992, n. 368 (in G.U. 27/8/1992 n. 201), non
convertito in legge (G.U. 27/10/1992 n. 253) aveva disposto (con
l'art. 2) l' interpretazione dell'art. 12, comma 5.
Il D.L. 26 ottobre 1992, n. 418 (in G.U. 27/10/1992 n. 253), non
convertito in legge (G.U. 28/12/1992, n. 303) aveva disposto (con
l'art. 2) la modifica dell'art. 12, comma 5.
La Corte costituzionale, con sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406 (in
G.U. 1a s.s. 4/11/1992 n. 46), ha dichiarato la illegittimità
costituzionale parziale dell'art. 41, sesto comma.
Il D.L. 30 dicembre 1992, n. 510 (in G.U. 31/12/1992 n. 306), non
convertito in legge (G.U. 2/3/1993, n. 50) aveva disposto (con
l'art. 2) la modifica dell'art. 12, comma 5.
Il D.L. 2 marzo 1993, n. 45 (in G.U. 2/3/1993 n. 50), non convertito
in legge (G.U. 3/5/1993, n. 101) , aveva disposto (con l'art. 2)
la modifica dell'art. 12, comma 5.
Il D.L. 28 aprile 1993, n. 128 (in G.U. 29/4/1993 n. 99), non
convertito in legge (G.U.28/6/1993, n. 149) aveva disposto (con
l'art. 2) l'interpretazione dell'art. 12, comma 5.
Il D.L. 7 giugno 1993, n. 181 (in G.U. 8/6/1993 n. 132), non
convertito in legge (G.U. 9/8/1993, n. 181) aveva disposto (con
l'art. 9) la modifica dell'art. 23, comma 3.
Il D.L. 28 giugno 1993, n. 209 (in G.U. 28/6/1993 n. 149), non
convertito in legge (G.U. 28/8/1993 n. 202) aveva disposto (con
l'art. 2) l' interpretazione dell'art. 12, comma 5.
Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324 (in G.U. 28/8/1993 n. 202), nel testo
introdotto dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423 (in G.U.
27/10/1993, n. 253), ha disposto (con l'art. 2)
l'interpretazione dell'art. 12, comma 5 e la modifica degli
articoli 4 e 33, comma 3.
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. n. 121 relativo alla G.U.
28/12/1993 n. 303) ha modificato (con l'art. 3) l'art.
33.
Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 (in G.U. 15/6/1994 n. 138) ha
modificato (con l'art. 12) l'art. 41.
Il d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (in G.U. 1/6/1994 n. 126) convertito in
legge 27 luglio 1994, n. 473 ha abrogato (con l'art. 2) l'art.
32.
La L. 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/2/1996, n. 43) (con
l'art. 17) ha modificato l'art. 36, comma 1.
Il D.L 21 ottobre 1996, n. 535 (in G.U. 22/10/1996 n. 248) convertito
in L. 23 dicembre 1996, n. 647 (G.U. 28/12/1996, n. 303) (con
l'art. 16) ha modificato l'art. 23, comma 3.
La L. 21 maggio 1998, n. 162 (in G.U. 29/05/1998 n. 123) ha modificato
(con l'articolo 1) gli artt. 10 e 39, ed ha inserito gli articoli
41-bis e 41-ter.
La L. 28 gennaio 1999, n. 17 (in G.U. 2/2/1999, n. 26) ha disposto (con
l'art. 1) la modifica degli artt. 13 e 16.
La L. 30 aprile 1999, n. 136 (in S.O. n. 97/L relativo alla G.U.
18/5/1999, n. 114) ha disposto (con l'art. 14) la modifica
dell'art. 31.
La L. 8 marzo 2000, n. 53 (in G.U. 13/3/2000, n. 60), ha disposto (con
gli artt. 19 e 20) la modifica dell'art. 33.
Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (in S.O. n. 93/L relativo alla G.U.
26/4/2001, n. 96) ha disposto (con l'art. 86) l'abrogazione
parziale dell'art. 33.