Legge Regione Lombardia 23/99
Legge Regionale 6 Dicembre 1999, n. 23
Politiche regionali per la famiglia.
pubblicata su B.U. Lombardia n. 049 S. ORD. N. 1 del 10/12/1999
Preambolo
Il Consiglio Regionale
ha approvato
il Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente Legge Regionale:
ART. 1 (FINALITÀ ED AMBITO DI INTERVENTO)
-
La Regione, in osservanza dei principi sanciti dagli articoli 2, 3,
31, 37, 38 e 47 della costituzione, nonché della convenzione
onu sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della Legge
27 maggio 1991, n. 176 (ratifica ed esecuzione della Convenzione
sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989),
riconosce quale soggetto sociale politicamente rilevante la
famiglia così come definita dagli articoli 29 e 30 della
costituzione, nonché quella composta da persone unite da
vincoli di parentela, adozione o affinità. Ai fini degli
interventi previsti dalla presente Legge il concepito è
considerato componente della famiglia
-
La Regione promuove il servizio pubblico alla famiglia e realizza
un'organica ed integrata politica di sostegno al nucleo
familiare. A tal fine, nel rispetto delle convinzioni etiche dei
cittadini, tutela la vita in tutte le sue fasi con particolare
attenzione alla gestante, al periodo prenatale e all'infanzia,
favorisce la maternità e la paternità consapevoli, la
solidarietà fra le generazioni e la parità tra uomo e
donna, sostiene la corresponsabilità dei genitori negli
impegni di cura e di educazione dei figli, persegue la tutela della
salute dell'individuo nell'ambito familiare, attua, anche
attraverso l'azione degli enti locali, politiche sociali,
sanitarie, economiche e di organizzazione dei servizi finalizzate a
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che
impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia.
-
Si intende per servizio pubblico alla famiglia ogni attività
resa, con le finalità e gli obiettivi di cui alla presente
Legge, da strutture pubbliche o private senza fini di lucro, che
rispettino i criteri e gli standard fissati dalle leggi e dagli
atti programmatori regionali allo scopo di garantire
l'efficacia, la qualità, la trasparenza ed il migliore
rapporto costi-benefici del servizio stesso.
ART. 2 (OBIETTIVI)
-
Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1,
la Regione, nella propria attività di indirizzo politico e
di programmazione, persegue i seguenti obiettivi:
-
Favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie mediante
la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse
fasi della vita familiare, con particolare riguardo a quelli
di carattere abitativo, lavorativo ed economico;
-
Sostenere l'alto valore personale e sociale della
maternità e della paternità, garantendo il
diritto alla procreazione libera e consapevole e valorizzando
il principio della corresponsabilità dei genitori nei
confronti della prole;
-
Realizzare e favorire interventi volti a prevenire e
rimuovere difficoltà economiche e sociali secondo il
disposto dell'art. 4 della Legge 22 maggio 1978, n. 194
(norme per la tutela sociale della maternità e
sull'interruzione volontaria della gravidanza) che
possano indurre la madre all'interruzione della
gravidanza;
-
Tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia,
con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere
negativamente sull'equilibrio fisico e psichico di
ciascun soggetto;
-
Promuovere e sostenere l'armonioso sviluppo delle
relazioni familiari, nonché dei rapporti
intergenerazionali;
-
Promuovere le iniziative volte a favorire l'uguaglianza
di opportunità tra uomo e donna, nonché la
maggiore condivisione da parte del padre degli impegni di
cura e di educazione dei figli;
-
Favorire i coniugi nel conseguimento delle scelte procreative
liberamente decise, anche attraverso l'offerta di
opportunità e di idonei sostegni volti a rimuovere
limitazioni dovute ad infertilità o a stati di bisogno
economico;
-
Garantire il rispetto del diritto di libera scelta della
famiglia nei confronti dei soggetti giuridici erogatori di
prestazioni, nonché del principio di
sussidiarietà nel rapporto tra la famiglia e le
istituzioni pubbliche, restando comunque a queste ultime
l'onere economico dei servizi sanitari e
socio-assistenziali secondo la normativa vigente;
-
Sviluppare, tra le finalità dei consultori pubblici e
di quelli privati riconosciuti ai sensi degli articoli 13 e
14 della Legge Regionale 6 settembre 1976, n. 44 (istituzione
del servizio per l'educazione sessuale, per la
procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla
maternità, all'infanzia e alla famiglia), la
valorizzazione sociale e personale della maternità e
della paternità, la tutela dei minori e della donna,
l'unità e la stabilità familiare
finalizzate comunque al benessere dei suoi componenti e la
solidarietà sociale;
-
Promuovere e sostenere le iniziative finalizzate alla
creazione di reti primarie di solidarietà,
l'associazionismo e la cooperazione, al fine di favorire
forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le
famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti, degli
anziani, dei disabili. Per sostenere le famiglie che versano
in situazioni di disagio si provvede allo sviluppo e alla
riorganizzazione dei servizi sociali che di tale area si
occupano;
-
Sostenere le iniziative delle reti sociali tendenti, in una
prospettiva di solidarietà e di mutuo aiuto, a
sviluppare le capacità delle famiglie ad assumere
efficacemente la pienezza delle proprie funzioni educative e
sociali;
-
Promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza
a sostegno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dei
minori orfani o comunque privi dell'assistenza dei
genitori, delle vittime della violenza anche sessuale, dei
minori sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni,
nonché il sostegno della coppia madre e bambino
vittima di violenze familiari;
-
Prevedere la formazione e l'aggiornamento degli operatori
dei servizi alla famiglia;
-
Garantire una diffusa informazione sul territorio Regionale
relativa ai servizi previsti nella presente Legge.
ART. 3 (AGEVOLAZIONI FINANZIARIE E ACCESSO ALLA PRIMA CASA)
-
Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli di natura economica
alla formazione e allo sviluppo di nuove famiglie, la Regione
favorisce l'erogazione di finanziamenti a tasso e condizioni
agevolati, consistenti in contributi per l'abbattimento del
tasso di interesse, nella misura del 2%, sui prestiti alle giovani
coppie, così come definite dal comma 13, per soddisfare le
esigenze familiari collegate o conseguenti al matrimonio,
opportunamente documentate, con esclusione delle esigenze legate
all'accesso alla prima casa di cui al comma 9.
-
Sono concessi prestiti sull'onore consistenti in contributi da
restituire secondo piani di rimborso concordati, senza interessi a
carico del mutuatario, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1,
in situazione di temporanea difficoltà economica, per il
finanziamento di spese relative a tutte le necessità della
vita familiare compreso il pagamento degli affitti, purchè
in possesso di un reddito complessivo non superiore al lire
80.000.000. L'onere degli interessi è a totale carico
della Regione. A tali prestiti possono accedere anche giovani
coppie. I contributi di cui al presente comma e al comma 1 sono
concessi per una durata quinquennale e sono commisurati fino ad un
importo massimo di lire 70.000.000 di prestito contratto.
-
Qualora i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non siano in grado di
offrire sufficienti garanzie reali per il mutuo che intendono
contrarre, la Regione, su richiesta dell'istituto di credito,
può concedere fidejussione gratuita a garanzia
dell'obbligazione di restituzione delle somme oggetto del
mutuo, nei limiti di importo di cui al comma 2.
-
Per l'attuazione di quanto disposto ai commi 1 e 2, è
costituito un apposito fondo finalizzato all'abbattimento
parziale del 2% del tasso di interesse per le agevolazioni di cui
al comma 1 e all'abbattimento totale per le agevolazioni di cui
al comma 2. Le modalità di indirizzo e gestione di tale
fondo sono disciplinate da apposite convenzioni tra la Regione e
gli istituti e le aziende di credito operanti in Lombardia.
-
Per l'attuazione del disposto di cui al comma 3 è
costituito presso Finlombarda s.p.a. Un apposito fondo di garanzia
finalizzato a garantire l'adempimento della obbligazione di
restituzione del capitale mutuato. Le modalità di indirizzo
e di gestione del fondo sono regolamentate da un'apposita
convenzione da stipularsi tra la Regione Lombardia e Finlombarda
s.p.a. Per l'attività di gestione. Con l'utilizzo di
tale fondo la Regione garantisce il 50% dell'importo mutuato,
fermo restando l'importo massimo di lire 70.000.000.
-
Le convenzioni stipulate ai sensi dei commi 4 e 5 determinano
l'entità dei finanziamenti resi disponibili e fissano le
modalità di determinazione del tasso di interesse per le
operazioni di prestito di cui ai commi 1 e 2; a tal fine la Regione
pone a carico del proprio bilancio gli importi necessari a
finanziare il fondo abbattimento tassi per finanziamenti effettuati
dagli istituti di credito, ai sensi dei commi 1 e 2.
-
Nelle convenzioni sono definiti:
-
Le modalità di presentazione delle domande e le altre
modalità operative per l'accesso ai finanziamenti;
-
Le procedure per l'esame delle domande;
-
I tempi per l'istruttoria e per la concessione di
finanziamenti;
-
Le condizioni di garanzia a carico del fondo di garanzia;
-
Le modalità di rendicontazione della quota di
interessi debitori a carico del fondo abbattimento interessi.
-
Nell'ambito delle convenzioni stipulate con le aziende di
credito incaricate di gestire il servizio di tesoreria Regionale,
possono essere stipulati specifici accordi integrativi, finalizzati
ad agevolare l'accesso al credito, di cui al comma 9, da parte
delle giovani coppie, di cui al comma 13, e delle gestanti sole,
con particolare riferimento all'individuazione delle risorse
finanziarie messe a disposizione, ai parametri per la
determinazione dei tassi di interesse ed ai tempi ed alle procedure
per la concessione dei finanziamenti. La Giunta Regionale
può stipulare apposite convenzioni anche con altri istituti
di credito operanti in Lombardia per agevolare il credito
finalizzato all'acquisto della prima casa.
-
Le eventuali agevolazioni, a favore delle giovani coppie e delle
gestanti sole, che, in base agli accordi di cui al comma 7,
risultino a carico degli istituti di credito convenzionati, possono
essere integrate dalla riduzione, a carico della Regione, del tasso
di interesse sui finanziamenti concessi; tale riduzione non
può comunque essere superiore alla misura massima del 2%.
-
Per agevolare l'accesso alla prima casa la Regione favorisce ai
soggetti di cui all'art. 1, comma 1, l'erogazione di
finanziamenti a tasso e condizioni agevolate consistenti in
contributi per l'abbattimento del tasso d'interesse nella
misura massima del 2% sui mutui contratti dai beneficiari. La
Giunta Regionale definisce annualmente le risorse finanziarie
destinate alle agevolazioni che vengono prioritariamente concesse
nell'ordine: alle giovani coppie; alle gestanti sole; al
genitore solo con figli minori a carico; a nuclei familiari con
almeno tre figli. I contributi sono concessi sulla base delle
modalità di cui al comma 10 e dei requisiti di cui al comma
11.
-
I contributi sono concessi per una durata decennale e sono
commisurati fino ad un importo massimo di lire 100.000.000 di
mutuo. In caso di estinzione anticipata del mutuo da parte del
beneficiario, cessa l'erogazione del contributo residuo. Al
fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso al mutuo
viene individuato, secondo le procedure di Legge, l'istituto di
credito erogante. La scelta avviene mediante comparazione e
contemperamento della migliore offerta in termini finanziari, di
garanzia, di efficacia, sicurezza e tempestività
nell'adempimento dei carichi istruttori e di presenza sul
territorio Regionale.
-
Per fruire dei benefici di cui al comma 9, i soggetti ivi previsti
devono possedere i seguenti requisiti:
-
Non essere proprietari di altro alloggio adeguato ai sensi
dell'art. 12 della l.r. 5 dicembre 1983, n. 91,
(disciplina dell'assegnazione e della gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica);
-
Non aver fruito di altre agevolazioni pubbliche per le
medesime finalità;
-
Non aver percepito cumulativamente un reddito complessivo
superiore a lire 80.000.000.
-
L'alloggio oggetto delle agevolazioni deve possedere i seguenti
requisiti:
-
Non essere di lusso ai sensi del d.m. 2 agosto 1969
(caratteristiche delle abitazioni di lusso);
-
Non avere superficie utile superiore a mq 95 ai sensi
dell'art. 16, comma 3, della Legge 5 agosto 1978 n. 457,
(norme per l'edilizia residenziale).
-
Ai fini dell'attuazione delle norme previste dai precedenti
commi, per "giovani coppie" s'intendono quelle, con
reddito annuo complessivo non superiore a lire 80.000.000, che:
-
Contraggano matrimonio entro un anno o lo abbiano contratto
da non più di un anno dalla data di approvazione del
provvedimento di cui alla lett. D) del comma 16;
-
Non abbiano componenti di età superiore ai 35 anni.
-
Per "reddito complessivo" s'intende il reddito
imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi
diminuito di lire 4.000.000 per ogni figlio a carico alla data di
presentazione della domanda per l'accesso ai benefici previsti
dal presente articolo, e di lire 8.000.000 per ogni figlio che si
trovi nelle condizioni di cui all'art. 3 della Legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate).
-
I limiti di reddito e l'entità dei contributi previsti
dal presente articolo possono essere rideterminati dalla Giunta
Regionale, con cadenza biennale e con riferimento alle
disponibilità di bilancio, in ragione delle variazioni dei
prezzi al consumo accertate dall'ISTAT.
-
La Giunta Regionale determina le modalità operative
necessarie a dare attuazione alle misure previste dal presente
articolo e, in particolare, procede a:
-
Adottare gli schemi di convenzione di cui ai commi 4 e 5;
-
Individuare eventuali limiti per la cumulabilità delle
provvidenze di cui al presente articolo, tra di loro,
nonché con le altre agevolazioni erogate da soggetti
pubblici e privati;
-
Precisare le categorie di spese ammissibili al finanziamento
di cui al comma 1, nonché determinare le
modalità per la documentazione delle stesse;
-
Individuare le categorie di beneficiari e determinare le
procedure ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste
dal presente articolo.
ART. 4 (POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, AGEVOLAZIONI PER
L'ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, INTERVENTI SOCIO-SANITARI)
-
Nel rispetto dei diritti del bambino ed al fine di prevenire i
processi di disadattamento, i servizi socio-educativi per la prima
infanzia prevedono modalità organizzative flessibili per
rispondere alle esigenze delle famiglie, con particolare attenzione
a quelle numerose e monoparentali.
-
La Regione promuove e sostiene l'adozione, preferibilmente con
l'intervento dei comuni, di iniziative innovative da parte di
associazioni e di organizzazioni di privato sociale, finalizzate a:
-
Realizzare forme di auto-organizzazione e mutualità
familiari, quali i "nidi famiglia". Per nido
famiglia s'intende l'attività di cura di
bambini da 0 a 3 anni, svolta senza fini di lucro, promossa e
autogestita da famiglie utenti;
-
Potenziare la ricettività dei servizi di asili nido,
anche mediante il convenzionamento con i soggetti che
gestiscono tali servizi secondo gli standard qualitativi ed
organizzativi definiti dalla Giunta Regionale;
-
Fornire le strutture ed i supporti tecnico-organizzativi per
la realizzazione di attività ludiche ed educative per
l'infanzia;
-
Realizzare l'attività di organizzazione delle
"banche del tempo" di cui all'art. 5, comma 6,
o di altre attività che favoriscano il mutuo aiuto tra
le famiglie per l'espletamento delle attività di
cura, sostegno e ricreazione del minore;
-
Agevolare la ricerca di persone che accudiscano bambini a
domicilio, favorendo la predisposizione in luoghi pubblici di
elenchi di persone qualificate disponibili all'esercizio
di tale attività;
-
>Organizzare direttamente, previa convenzione con
l'impresa, servizi nido presso la sede di imprese
pubbliche e private, a favore dei figli dei lavoratori;
-
Combattere il fenomeno della dispersione scolastica;
-
Attivare, con particolare riguardo ai capoluoghi di
provincia, spazi di aggregazione educativo-ricreativa a
disposizione dei minori.
-
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, la
Giunta Regionale definisce le modalità operative necessarie
all'attuazione di quanto previsto al comma 2 e, in particolare,
i tempi, le modalità per la presentazione dei progetti di
iniziative innovative, l'organismo competente alla valutazione
tecnica degli stessi e la procedura per la formazione della
graduatoria.
-
Al fine di agevolare l'integrazione ed il reinserimento sociale
e professionale di portatori di handicap, la Regione concede alla
famiglia contributi per l'acquisto di strumenti
tecnologicamente avanzati.
-
Con deliberazione della Giunta Regionale sono definite le tipologie
di strumenti, di cui al comma 4, ammissibili a contributo, le
modalità e i termini per la presentazione delle richieste di
contributo, la formazione della graduatoria e l'erogazione dei
benefici.
-
La Regione nell'ambito dell'attività di formazione
professionale di sua competenza:
-
Coordina e finanzia programmi, rivolti prioritariamente alle
donne, in particolare in materia di aggiornamento e
riconversione professionale, al fine di favorire il
reinserimento nel sistema occupazionale del cittadino che ha
interrotto l'attività lavorativa per motivi di
maternità e/o di cura di un componente del nucleo
familiare;
-
Promuove corsi di formazione rivolti ai soggetti che operano
nell'ambito dei servizi socio-educativi;
-
Finanzia corsi di formazione diretti ai soggetti di cui al
comma 4.
-
La Regione promuove specifiche attività di formazione e
riqualificazione rivolte agli operatori dei servizi
socio-assistenziali coinvolti nell'attuazione degli obiettivi
della presente Legge.
-
La Regione riconosce e sovvenziona i servizi alla famiglia erogati
da soggetti pubblici e privati accreditati per svolgere
attività di informazione e formazione sulla vita coniugale e
familiare e sulla valorizzazione personale e sociale della
maternità e paternità.
-
Gli interventi previsti sono volti in particolare a:
-
Prevenire e rimuovere le difficoltà che potrebbero
indurre la madre all'interruzione della gravidanza;
-
Prevenire e rimuovere le cause di potenziale fattore di danno
per il nascituro;
-
Garantire gli interventi finalizzati alla cura della
infertilità ed abortività spontanea e
lavorativa;
-
Predisporre ed organizzare, per ogni famiglia che lo
richieda, un piano personalizzato di sostegno psicologico,
socio-assistenziale e sanitario, utilizzando le risorse di
enti pubblici e di privato sociale, di volontariato,
nonché le reti informali di solidarietà;
-
Effettuare programmi relativi all'affido familiare ed
all'adozione, intesi come esercizio della
paternità e maternità responsabile.
-
E' fatto obbligo pariteticamente ai consultori pubblici e
privati autorizzati di assicurare la realizzazione di programmi di
formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori,
nonché programmi formativi ed informativi riguardanti la
procreazione responsabile, rivolti a gruppi omogenei di
popolazione. Nell'ambito di tali programmi devono essere
offerte modalità di sostegno e di consulenza personalizzata,
che garantiscano la libertà di scelte procreatrici, nel
rispetto della deontologia professionale degli operatori,
nonché delle convinzioni etiche e dell'integrità
psicofisica delle persone. Adeguata informazione deve essere data,
in particolare, sui diritti della donna in stato di gravidanza e
sui servizi socio-sanitari ed assistenziali esistenti sul
territorio a favore del bambino e a tutela dei suoi diritti.
-
Al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi della
presente Legge, la Regione promuove programmi sperimentali di
informazione sui temi della sessualità. Tali programmi sono
presentati dai consultori pubblici e da quelli privati
riconosciuti, in conformità degli obiettivi di cui
all'art. 2.
-
La Regione sostiene e valorizza l'assistenza a domicilio in
tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia
e come intervento specifico alternativo alla istituzionalizzazione.
-
La Regione eroga, mediante i dipartimenti per le attività
socio sanitarie integrate (assi), contributi economici alle
famiglie, a carico del fondo sanitario ai sensi dell'art. 8,
comma 15, della Legge Regionale 11 luglio 1997, n. 31 (norme per il
riordino del servizio sanitario Regionale e sua integrazione con le
attività dei servizi sociali), al fine di garantire, a
domicilio, prestazioni assistenziali di rilievo sanitario. Tali
contributi consistono in buoni servizio a favore delle famiglie,
per l'acquisizione diretta delle prestazioni erogate dai
soggetti pubblici e privati, accreditati o convenzionati. Le
risorse per le prestazioni di cui al presente comma vengono
definite, in sede di programmazione annuale, all'interno della
quota del fondo sanitario Regionale destinata alle attività
socio-sanitarie integrate.
-
L'ordine di priorità degli aventi titolo ai buoni
servizio di cui al comma 13 è determinato sulla base del
quoziente familiare definito al comma 15.
-
Il quoziente familiare è determinato in base ai seguenti
elementi:
-
Reddito complessivo del nucleo familiare;
-
Numero dei componenti della famiglia;
-
Presenza nel nucleo familiare di:
-
Soggetto portatore di handicap fisico e/o psichico;
-
Anziano convivente non autosufficiente;
-
Soggetto in situazione di particolare disagio
psico-fisico.
-
La Giunta Regionale, sentita la consulta di cui all'art. 5,
comma 8:
-
Qualifica l'incidenza degli stati di cui al comma 15,
lettera c), al fine della concreta determinazione del
quoziente familiare;
-
Definisce le modalità operative per la presentazione
delle domande ai comuni per i necessari adempimenti
istruttori e per la concessione dei contributi.
-
La Regione promuove iniziative sperimentali per favorire la stipula
di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le
organizzazioni sindacali che consentano la sospensione
dell'attività lavorativa per ragioni di assistenza e di
cura ai familiari e ai figli.
-
Per tutti i servizi previsti dai commi 6, 7, 8 e 13 del presente
articolo, la Regione garantisce il diritto del fruitore alla libera
scelta del luogo e del soggetto erogatore del servizio favorendone
l'esercizio attraverso il convenzionamento o
l'accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati
presenti sul territorio Regionale.
ART. 5 (PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE)
-
La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, in
base al quale vengono gestite dall'ente pubblico le funzioni
che non possono essere più adeguatamente svolte
dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni
sociali in cui si svolge la loro personalità, valorizza e
sostiene la solidarietà tra le famiglie, promuovendo le
associazioni e le formazioni di privato sociale rivolte a:
-
Organizzare ed attivare esperienze di associazionismo
sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico
e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione di
"banche del tempo";
-
Promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al
servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali
ed educativi.
-
La Giunta Regionale provvede, entro 90 giorni dalla entrata in
vigore della presente Legge, a censire le associazioni di cui al
comma 1, costituitesi sul territorio Regionale ed a iscriverle, a
domanda, sulla base di modalità predeterminate dalla Giunta
medesima, in apposito registro istituito ed aggiornato presso la
direzione Regionale competente.
-
Le associazioni familiari iscritte nel registro di cui al comma 2
possono stipulare convenzioni con la Regione o con gli altri enti
pubblici per lo svolgimento di interventi o la gestione di servizi
o strutture nell'ambito dei servizi alla persona finalizzati al
sostegno della famiglia.
-
Si intendono per associazioni di mutuo aiuto di cui al comma 1,
lettera a), le organizzazioni che favoriscono l'erogazione e lo
scambio, tra i soci, di prestazioni di servizi e di sussidi a
sostegno della famiglia.
-
Per sostenere ed incentivare le associazioni e le formazioni di
privato sociale di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito
delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di
esercizio e sulla base di criteri e modalità definiti dalla
Giunta Regionale, concede contributi, ad integrazione delle quote
annualmente versate dai singoli associati.
-
Per "banche del tempo", ai fini del comma 1, lettera a),
si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone
disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per
attività di cura, custodia ed assistenza, vengono poste in
relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno. Il
collegamento e l'intermediazione tra i soggetti interessati
alla banca del tempo sono svolti da associazioni senza scopo di
lucro.
-
La Regione, in attuazione dello statuto, favorisce le forme di
associazionismo e di autogestione come modalità necessaria
per garantire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini
alla realizzazione della politica Regionale per la famiglia.
-
È istituita presso la direzione Regionale competente in
materia di interventi sociali la consulta Regionale delle
associazioni familiari composta da:
-
Assessore Regionale competente;
-
Tre rappresentanti delle associazioni di famiglie iscritte
nel registro di cui al comma 2;
-
Tre rappresentanti di strutture di autorganizzazione a
livello Regionale di servizi tra le famiglie;
-
Due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI
Lombardia;
-
Un rappresentante delle province designato dalla UPL;
-
Un Direttore di Dipartimento per le attività
sociosanitarie integrate (ASSI), indicato dall'assessore
Regionale competente.
-
Con deliberazione della Giunta Regionale, da approvarsi entro 90
giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, sono
stabiliti i criteri e le modalità di nomina dei componenti
della consulta. La consulta è nominata ed insediata dal
Presidente della Giunta Regionale.
-
La consulta eLegge nel proprio seno il Presidente e delibera un
proprio regolamento interno per l'organizzazione e la
disciplina dei lavori. Il supporto tecnico-organizzativo, i locali
e le attrezzature necessari per il funzionamento della consulta
sono forniti dalla Regione.
-
La consulta dura in carica per tutta la legislatura nel corso della
quale è stata insediata.
-
La consulta esprime pareri e formula proposte in ordine alla
predisposizione degli atti di programmazione Regionale che
riguardano la politica per la famiglia, nonché in ordine
all'attuazione della medesima.
ART. 6 (NORMA FINANZIARIA)
-
Per le finalità di cui all'art. 3 , commi 1 e 2,
è istituito un apposito fondo per l'abbattimento degli
interessi, la cui dotazione finanziaria a decorrere
dall'esercizio finanziario 2000, sarà determinata con la
Legge di bilancio.
-
Per le finalità di cui all'art. 3, commi 3 e 5, sono
istituiti un apposito fondo di garanzia ed un capitolo per la
gestione del fondo medesimo, le cui dotazioni finanziarie, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2000, saranno determinate
con la Legge di bilancio.
-
Per le finalità di cui all'art. 3, comma 9, è
istituito un apposito fondo per l'abbattimento degli interessi
sui mutui contratti per l'accesso alla prima casa,
distintamente alimentato con risorse statali e con risorse autonome
regionali. La dotazione finanziaria del fondo finanziato con
risorse regionali sarà determinata con successivo
provvedimento di Legge. La quota finanziata con risorse statali nel
limite massimo di lire 80.000.000.000 per l'esercizio
finanziario 2000 trova copertura mediante utilizzo delle economie
relative alle annualità dei limiti di impegno di cui
all'art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo i della Legge
15 marzo 1997, n. 59).
-
Per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 sono istituiti
appositi capitoli per spese e contributi, la cui dotazione
finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2000,
sarà determinata con la Legge di bilancio.
-
Per le finalità di cui all'art. 4, comma 6, lett. A) e
lett. C) si provvederà con gli stanziamenti dei capitoli
dell'obiettivo 2.5.1 "Formazione professionale" del
bilancio per l'esercizio finanziario 2000.
-
Per le finalità di cui all'art. 5, commi 8 e seguenti,
si provvederà con gli stanziamenti del capitolo 1.2.7.1.322
"Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e
commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le
indennità di missione ed i rimborsi spesa" del bilancio
per l'esercizio finanziario 2000.
-
Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio
per l'esercizio finanziario 1999 e al bilancio pluriennale
1999/2001 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione delle spese:
- all'ambito 2, settore 2 è istituito il nuovo obiettivo
2.2.9. "Servizio alla famiglia";
- all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per
memoria il capitolo 2.2.9.1.5093 "Fondo per l'abbattimento
degli interessi sui mutui contratti per le esigenze familiari
connesse o conseguenti al matrimonio nonché per il pagamento
degli interessi sui prestiti d'onore";
- all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per
memoria il capitolo 2.2.9.1.5091 "Fondo di garanzia per le
operazioni di finanziamento di esigenze familiari connesse o
conseguenti al matrimonio o legate a situazioni di temporanea
difficoltà economica";
- all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per
memoria il capitolo 2.2.9.1.5092 "Compenso a Finlombarda
s.p.a. per l'attività di gestione del fondo di garanzia
per il finanziamento delle esigenze familiari";
- all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per
memoria il capitolo 2.2.9.1.5090 "Fondo per l'abbattimento
degli interessi sui mutui contratti per l'accesso alla prima
casa - finanziamento Regionale";
- all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per
memoria il capitolo 2.2.9.1.5104 "Spese per il potenziamento
dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, agevolazioni per
l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per disabili,
per la formazione e la riqualificazione del personale, per
interventi socio-sanitari e per la promozione
dell'associazionismo familiare".
- all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per
memoria il capitolo 2.2.9.1.5109 "Contributi per il
potenziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia,
agevolazioni per l'acquisto di strumenti tecnologicamente
avanzati per disabili, per la formazione e la riqualificazione del
personale, per interventi socio-sanitari e per la promozione
dell'associazionismo familiare".
-
Al bilancio pluriennale 1999/2001 per l'anno 2000 sono
apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione delle entrate:
- al titolo 2, categoria 1, è istituito il capitolo 2.1.5088
"Economie derivanti dai trasferimenti statali in
annualità di edilizia residenziale pubblica" con la
dotazione finanziaria di lire 80.000.000.000.
Stato di previsione delle spese:
- all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito il
capitolo 2.2.9.1.5089 "Fondo per l'abbattimento degli
interessi sui mutui contratti per l'accesso alla prima casa -
finanziamento statale" con la dotazione finanziaria di lire
80.000.000.000.
-
Gli impegni sul capitolo 2.2.9.1.5089 sono subordinati
all'accertamento del corrispondente importo sul capitolo di
entrata 2.1.5088.
-
A decorrere dall'esercizio finanziario 2000 sono autorizzate
variazioni compensative di fondi, ai sensi dell'art. 36, comma
7-quinquies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (norme sulle procedure
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della
Regione) e sue successive modificazioni ed integrazioni, tra il
capitolo 2.2.9.1.5104 e capitoli appartenenti al gruppo capitoli
"2.3.5.1.2769".
La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come Legge della Regione Lombardia.
Milano, 6 dicembre 1999
Formigoni
approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 26 ottobre 1999 e
vistata dal Commissario del Governo con nota del 26 novembre 1999,
prot. N. 20102/3114).